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PRODOTTO DI MONTAGNA - ISTITUITO IL MARCHIO

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 29 settembre 2017 su tale tema, segnaliamo che il Ministero delle politiche agricole ha presentato il marchio identificativo del regime di qualità “prodotto di montagna”:

Il logo può essere utilizzato sui prodotti previsti dal decreto ministeriale del 26 luglio 2017, che attua il Regolamento Europeo n. 1151/2012 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa "prodotto di montagna” (art. 31 del regolamento).

Ricordiamo che questo marchio può essere richiesto per le materie prime che provengono essenzialmente da zone montane ma anche per alcuni prodotti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

Vedasi a tale proposito elenco completo dei prodotti (allegato: I Trattato UE).

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nel Programma di sviluppo rurale della Regione. In allegato forniamo l’elenco dei comuni della provincia di Vicenza totalmente e parzialmente montani.

Gli operatori interessati ad utilizzare il marchio dovranno inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando uno dei modelli predisposti dalla Regione Veneto, e scaricabili al seguente link:

 https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/prodotti-di-montagna

Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice

Modello B (da inviare alla Regione e al MIPAAF, in caso di comunicazione con deroga).

 

Il primo modello è utilizzabile quando tutte le fasi produttive sono svolte in montagna, mentre il secondo può essere utilizzato nei seguenti casi:

  1. quando la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell’olio di oliva hanno luogo al di fuori delle zone di montagna con una distanza non superiore a 30 km misurata in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna.
  2. quando la trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari hanno luogo al di fuori delle zone di montagna con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna (impianti in funzione il 3 gennaio 2013).
  • Data inserimento: 04.04.18