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Proroga dei termini di versamento di imposte e contributi per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore

In prossimità della prima scadenza del termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. unico / irap 2014 è stata ufficializzata la proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore.

1. PREMESSA

Con comunicato stampa del MEF n. 144 del 14 giugno 2014, è stato annunciato lo slittamento dei termini di versamento delle imposte per i quali sono elaborati gli studi di settore. Il comunicato è stato formalizzato in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2014.

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROROGA

Le persone fisiche e le società di persone (e soggetti equiparati) devono effettuare, ordinariamente, il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014 delle imposte (IRPEF e/o IRAP) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2014 entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il  16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Con il D.P.C.M. viene stato disposto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’IRAP, possono effettuare i predetti versamenti:

  • entro il 7 luglio 2014 senza la maggiorazione
  • ovvero dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Per le società di capitali, invece,i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2013.

 

La proroga al 7 luglio senza maggiorazione ovvero al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2014 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2014 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

 

Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2014 (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2014 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 20 agosto 2014).

 

Si precisa che:

  • la proroga riguarda i soggetti:
  • che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore; tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore (come precisato al comma 2 dell’art. 1 del D.P.C.M. in commento e, precedentemente, in via interpretativa, dalla circolare n. 41 del 2007);
  • che applicano il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011. Al riguardo, si ricorda, che i soggetti che applicano il regime di vantaggio si trovano nella condizione di non applicare gli studi di settore in quanto, nei loro confronti, si rende applicabile una specifica causa di esclusione;
  • non beneficiano della proroga i soggetti che:
    • dichiarano, per il periodo d'imposta 2013, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    • applicano i parametri.

 

La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della proroga.

 

Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007).

 

Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al diritto CCIIAA 2014, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è collegato alla scadenza di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Ovviamente, come precisato nella circolare del Ministero Sviluppo Economico 103161/2011 e nella successiva  nota 0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proroghe, il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

 

3. LA RATEAZIONE DEL VERSAMENTO

Il versamento può essere effettuato, in una unica soluzione, ovvero in un numero di rate di pari importo.

Nel secondo caso, il contribuente può scegliere il numero di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazione deve concludersi entro novembre.

  • Data inserimento: 18.06.14
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1499