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Prorogato al 30/05/2013 il termine della validità dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi

Normativa confusa e poco chiara per capire qual è il nuovo termine

Si deve premettere che la scadenza del 31/05/2013, per la cessazione della validità dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi (DVR), nasce dall’incrocio di alcune normative emanate negli ultimi mesi, ma è corretto affermare che si è ancora in attesa di un chiarimento definitivo, sulla scadenza in questione, da parte del Ministero del lavoro. Di seguito si riporta tutta la vicenda.

Con la legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 29/12/2012, è stato fissato al 30/06/2013, il termine di validità dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi.

Questo significa che il precedente termine di validità dell’autocertificazione, che scadeva il 31/12/2012, non è più da tenere in considerazione.

Se da una prima lettura della normativa, per effetto della legge n. 228/2012 sopra citata, tutto appare chiaro e, quindi la scadenza della validità dell’autocertificazione in questione avverrà il 30/06/2012, nella realtà la situazione appare ancora incerta in relazione a tale scadenza.

Tale situazione si è venuta a creare a seguito di alcune norme che sono state emanate, che non hanno certo avuto il pregio di essere ben coordinate fra di loro. Di seguito si riporta quanto avvenuto.

Con il decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 (testo unico sulla sicurezza del lavoro) all’articolo 29, comma 5, era stato previsto che la validità dell’autocertificazione, in sostituzione del documento di valutazione dei rischi (DVR), per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, cessasse il 30/06/2012. Nel frattempo sarebbero state emanate apposite procedure standardizzate per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

A causa della mancata pubblicazione delle procedure standardizzate sopra richiamate, con il decreto legge 12/05/2012, n. 57, convertito poi con apposita legge 12/07/2012, n. 101, è stato stabilito che  “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi”.

Praticamente, in assenza di emanazione delle norme standardizzate per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), l’autocertificazione avrebbe comunque cessato la sua validità con il 30/12/2012. Peraltro è stato introdotto dalla normativa, la precisazione che fino alla scadenza del terzo mese dell’entrata in vigore del decreto interministeriale che pubblica le procedure standardizzate, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare la valutazione dei rischi (fermo restando la scadenza del 31/12/2012).

Infine, come già segnalato in precedenza, con la legge 228/2012, all’articolo 1, comma 388, viene prorogato il termine di validità dell’autocertificazione al 31/06/2012.

Evidentemente quello che può apparire semplice, sembra che invece non lo sia. In definitiva non si comprende qual’è il termine della scadenza della validità dell’autocertificazione, per effetto dell’incrocio delle diverse norme emanate. Una lettura semplicistica della normativa emanata, induce ad affermare che il termine ultimo da considerare per la validità dell’autocertificazione è il 30/06/2012.

Se invece si effettua una lettura strutturata, tale termine dovrebbe essere il 5 maggio 2013, in quanto le conoscenza delle procedure standardizzate decorre dal 07/12/2012, per effetto del recepimento delle stesse con decreto interministeriale, ed entrano in vigore dal 05/02/2013. Se a tale data si aggiungo i tre mesi sopra citati si raggiunge il 05/05/2013, quale termine da tenere in considerazione per la scadenza della validità dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi.

Infine, Confartigianato ci comunica che il Ministero del lavoro - Direzione “Tutela condizioni di lavoro”, su richiesta di chiarimenti, sta predisponendo una circolare che sembra propenda per la data del 31/05/2013, quale termine di validità dell’autocertificazione, in quanto lo stesso termine rappresenta la scadenza di “fine mese”, secondo quanto è definito dalle “pre-leggi” del Codice Civile.

La conclusione del tutto è quindi la seguente: il termine della scadenza della validità dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi (DVR), potrà variare dal 31/05/2013 al 30/06/2013. Come Confartigianato Vicenza,  al momento stiamo dando indicazioni affinché i titolari delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, predispongano il documento di valutazione dei rischi entro il 31/05/2013.