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Prorogato l’invio del Modello 770/2015 al 21 settembre 2015

Con il D.P.C.M. del 28 luglio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2015 è stata prorogata la scadenza della presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La proroga per la presentazione dei modelli 770/2015 ha anche l’effetto di differire al 21 settembre il termine per procedere, qualora non ancora effettuato entro la scadenza del 9 marzo scorso, all’invio telematico delle Certificazioni Uniche relative al 2014, contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Si ricorda che con la Circolare n. 26 del 7 luglio 2015 l'Agenzia delle entrate ha precisato che le Certificazioni Uniche (CU) contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia medesima entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

Quindi il 21 settembre 2015 è il termine ultimo per la trasmissione sia del Modello 770 che delle eventuali Certificazioni Uniche non ancora trasmesse relative a redditi non dichiarabili mediante il modello 730 come ad esempio:

  • provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti;
  • corrispettivi per prestazioni di appalto corrisposti da condomini;
  • prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Le CU, per le fattispecie sopra ricordate, andranno trasmesse anche se sulle somme corrisposte non è stata operata nessuna ritenuta in quanto il soggetto operava in regime di vantaggio ovvero in quello delle nuove iniziative produttive.

La nuova scadenza ha come conseguenza anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa trasmissione del Modello 770. In particolare, qualora il modello non sia presentato entro il 21 settembre 2015, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ossia entro il 21 dicembre 2015.

  • Data inserimento: 31.08.15
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 2168