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Pubblici esercizi, obblighi di legge sulla vendita alcoolici

Definito il divieto di vendita (non di somministrazione) ai minori di anni 18
Per effetto della recente Legge n. 189/2012 vengono posti nuovi obblighi ai titolari di pubblici esercizi. Tra questi, il divieto di vendita di alcoolici a chiunque abbia meno di 18 anni. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chi incorre in questa sanzione, con pene più aspre per chi commette più di una volta tale violazione, fino alla sospensione dell’attività per tre mesi. Tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta, è pertanto fatto obbligo all’esercente di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.Si informa tuttavia che un conto è la vendita degli alcolici per il loro consumo all’esterno dei locali, altro conto è la somministrazione per consumo interno: in questo secondo caso, in base all’art. 689 del Codice penale, è vietato il servizio di bevande alcooliche a minori di anni sedici (come anche a persone che appaiono affette da malattia di mente, deficienza psichica, ecc.). Gli uffici e le sedi mandamentali di Confartigianato Vicenza sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia.
  • Data inserimento: 05.02.13