Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
Con la legge 28/12/2015, n. 221, il legislatore ha inteso dare ulteriori disposizioni (a chiarimento della normativa) riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi. Vale la pena di richiamare il comma 1-bis introdotto dalla normativa citata, che va ad integrare l’articolo 158 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (testo unico in materia di tutela dell’ambiente). Lo riportiamo integralmente:
“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5 (obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali), ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 266, comma 5, viene sostanzialmente affermato e precisato che la raccolta e il trasporto di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi rimane soggetta agli obblighi di legge come per tutto gli altri rifiuti e non può rientrare nell’ambito delle agevolazioni previsti per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante.
Il comma 5 dell’articolo 226, del decreto legislativo n. 152/2006, cita testualmente:
“Le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto rifiuti e obbligo del MUD), 190 (obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti), 193 (obbligo di formulario e varie) e 212 (iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
- Data inserimento: 30.08.16