Rateazioni: novità per chi ha debiti con L’agenzia delle Entrate e Equitalia
Cartelle Equitalia
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto sulla riforma della riscossione (entro 21 novembre), è possibile presentare domanda di dilazione delle rateazioni scadute nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto.
La facoltà di rateizzare nuovamente il debito non pagato è limitata alle decadenze intervenute nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore del Dlgs 159 (22 ottobre 2015).
La dilazione non può superare le 72 rate mensili e decade dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Per le rateazioni concesse dalla data di entrata in vigore del Decreto, valgono le seguenti nuove regole:
- la decadenza interviene con il mancato pagamento di cinque rate (non più otto);
- in caso di decadenza il debitore può rientrare nel piano iniziale pagando l’importo delle rate scadute;
- il blocco delle azioni esecutive in corso, dopo il pagamento della prima rata;
- dopo l’accoglimento della domanda sono inibite le iscrizioni di ipoteca e fermi amministrativi.
Avvisi bonari
Per i pagamenti derivanti da avvisi bonari per liquidazione e controlli formali si può richiedere la rateazioni in 8 rate trimestrali (anziché delle attuali 6) per somme che arrivano fino a 5mila euro. Per somme superiori a 5mila euro, rimane il limite di 20 rate trimestrali.
Le nuove regole entreranno in vigore:
- per avvisi bonari derivanti da controllo automatizzato delle imposte dirette e iva di cui all’art. 36-bis del Dpr 600/73 dal periodo d’imposta 2014;
- per avvisi bonari derivanti da controllo formale di cui all’art. 36 –ter del Dpr 600/73 dal periodo d’imposta 2013;
Adesione e conciliazione
Per le dilazioni relative agli atti di accertamento di importo superiore a 50mila euro la rateazione passa dalle attuali 12 rate a 16 rate trimestrali. La nuova regola varrà per tutti gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Imposta di successione
L’imposta di successione può essere dilazionata, a condizione di versare un acconto del 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione. L’importo residuo si può pagare in 8 rate trimestrali oppure in 12 se l’imposta supera i 20mila euro.
Lieve inadempimento
Si realizza “lieve inadempimento” se il ritardo della pagamento della prima o unica rata non supera i sette giorni o se l’omissione non supera il 3% della rata successiva alla prima o comunque 10mila euro. In caso di lieve inadempimento è salva la dilazione in corso.