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RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE

Pubblicata on-line la guida completa dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni

Nella considerazione che, nel 2023, quasi un milione e mezzo di contribuenti (fonte dati AdER) hanno chiesto ed ottenuto una rateizzazione del proprio debito, è stata pubblicata in data 23 maggio 2024 una guida contenente tutte le informazioni utili al contribuente.

Il vedemecum indica tutte le informazioni su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o la proroga di una dilazione in corso, conoscere gli effetti della rateizzazione o sapere come pagare le rate.

La guida ha l’obiettivo di agevolare i contribuenti negli adempimenti fiscali grazie alla possibilità di avere in un unico documento tutte le informazioni necessarie, dai servizi digitali disponibili alla normativa di riferimento, realizzata attraverso un percorso di lettura, integrato e coordinato, che rende più facile e semplice trovare le indicazioni di cui si ha bisogno.

Ma vediamo quali sono alcuni degli argomenti trattati.

Rateizzazione ordinaria entro i 120mila euro

Le rateizzazioni ordinarie permettono di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 6 anni (72 rate). Se la somma che si intende rateizzare è inferiore a 120mila euro, è possibile farlo direttamente online con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito internet agenziaentrateriscossione.gov.it, senza dover presentare alcuna documentazione e va anche sottolineato che la soglia di 120mila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione.

In alternativa, bisogna compilare il modello di richiesta “R1”, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, da inviare via Pec insieme alla documentazione di riconoscimento.

Rateizzazione ordinaria sopra i 120 mila euro

Se l’importo che si intende dilazionare supera 120mila euro, la domanda di rateizzazione ordinaria, 72 rate, va presentata via Pec attraverso i moduli specifici disponibili sul sito, ma in questo caso è necessario allegare anche la documentazione che attesti la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”. Quindi, se chi fa la richiesta è una persona fisica, deve usare il modello “R2” e presentare la certificazione Isee del nucleo familiare; mentre se si tratta di persona giuridica, insieme al modello “R3” la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell’azienda.

Rateizzazione straordinaria

Se il contribuente si trova in “comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica” può chiedere una rateizzazione straordinaria, che permette di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 10 anni (120 rate). In questo caso, insieme al modulo di richiesta bisogna allegare la documentazione che attesti la presenza del requisito di difficoltà. Nel caso di persona fisica, il modello si chiama “R4” e la documentazione da presentare è la certificazione Isee, comprensiva dell’indicatore Isr; se chi chiede di rateizzare è una persona giuridica, il modello è “R5” e la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell’azienda. Tutti i modelli riportano l’elenco degli indirizzi Pec di AdeR cui devono essere trasmessi e una sezione dove il contribuente deve indicare il domicilio, cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare l’accoglimento, il piano di ammortamento e i moduli di pagamento oppure il rigetto motivato della richiesta. I moduli possono anche essere scaricati in autonomia in area riservata oppure in area pubblica del sito.

Rateizzazione in proroga

Se il contribuente dimostra di aver subito un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica dopo la concessione della prima rateizzazione, può richiederne la proroga, una sola volta. La proroga può essere ordinaria, fino a un massimo di 72 rate, o straordinaria, fino a un massimo di 120.

Effetti della rateizzazione

Innanzitutto, Ader non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive sul debito rateizzato. Ci sono poi altre tutele, per esempio al pagamento della prima rata, AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo, operazioni che può effettuare solo al termine del pagamento delle rate. Un altro esempio: è possibile ottenere il Durc regolare - in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti. 

Decadenza dalla rateizzazione

Tra gli effetti della rateizzazione il legislatore ha previsto, in caso di inadempienza, la decadenza dalla stessa con i conseguenti effetti “negativi”.

l contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. 

Attenzione al fatto che il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi.

L’Ader propone una tabella di riepilogo:

Rateizzazione 

Decadenza

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020   (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID)

18 rate anche non consecutive

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021

10 rate anche non consecutive

Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022

5 rate anche non consecutive

Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022

8 rate anche non consecutive

Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero

In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Invece per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

La decadenza di uno o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione caduta.

La guida completa è disponibile accendendo al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademecum.pdf/9ff4bdd6-808b-f05b-2472-e29460850cb3

  • Data inserimento: 27.05.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6253