REGIME FORFETTARIO
In estrema sintesi, il regime forfetario prevale sul reverse charge e sullo split payment; il contribuente che adotta il regime forfetario emetterà fattura senza applicare l'Iva ai sensi dello stesso regime agevolato.
Operazioni in reverse charge
Operazioni attive
Se il soggetto forfetario fosse, ad esempio, un elettricista (attività soggetta al reverse charge se svolta nei confronti di soggetti passivi Iva) e dovesse emettere fattura per lavori di installazione su edifici per i quali normalmente, ossia se adottasse un regime contabile "ordinario", dovrebbe applicare il meccanismo del reverse charge (art. 17, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972), dovrà invece emettere fattura senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1, c. 58 L. 190/2014 "regime forfetario".
Così ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015, che, al paragrafo 7, ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfetario, richiamando anche la precedente circolare n. 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto, ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art. 32-bis D.P.R. 633/1972), ribandendo che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario.
Operazioni passive
Il contribuente forfetario che riceve una fattura in reverse charge, in qualità di committente dovrà assolvere l'Iva secondo il meccanismo del reverse charge e, quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell'imposta a debito entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81).
Operazioni in split payment
Se il soggetto forfetario deve emettere fattura ad una Pubblica Amministrazione, verso la quale in una casistica ordinaria andrebbe applicato il regime dello split payment, dovrà redigere la fattura indicando i riferimenti normativi del regime forfetario e non si applicherà la scissione dei pagamenti.
La circolare n. 6/E/2015, al paragrafo 8.5, ha chiarito che il meccanismo dello split payment o detto anche di scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo proprie regole, come per esempio il regime del margine, le agenzie di viaggio, il regime di franchigia delle piccole imprese, ecc.
Già in “Telefisco 2018”, richiamando questa circolare, è stato confermato che tale chiarimento si può estendere anche al regime forfetario o al regime di vantaggio; pertanto, il contribuente forfetario, che emette fattura verso la PA dovrà indicare in fattura che l'operazione è soggetta al regime forfetario, ossia l'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014.