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Approvo

Regione Veneto: incentivi per l'assunzione di disabili e contributi per l'adattamento del posto di lavoro per l'anno 2018.

La Regione del Veneto con la D.G.R. n. 626 dell’8 maggio 2018 disciplina per il corrente anno gli incentivi destinati alle aziende a valere sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 626 dell’8 maggio 2018 (pubblicata nel Bur n. 49 del 22 maggio 2018) ha previsto la concessione di un incentivo ai datori di lavoro che nel corso del 2018 assumono disabili iscritti al collocamento mirato, e un contributo ai datori di lavoro in caso di spese sostenute per l’inserimento e per il mantenimento lavorativo di disabili mediante l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche.

La D.G.R. riconosce quindi due tipologie di incentivi, di seguito descritti:

1. Contributo assunzione disabili

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate nel 2018 (1° gennaio – 31 dicembre), con contratto a tempo indeterminato (vedi specifiche sotto), di disabili iscritti, al momento dell’assunzione, alle liste del collocamento mirato di un CPI operante nella Regione del Veneto. L’assunzione deve permanere a distanza di almeno 12 mesi, o, in caso di un lavoratore di età superiore a 63 anni e 7 mesi al momento dell’assunzione, essere assunto, anche in somministrazione, con un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, o anche inferiore purché al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore acceda immediatamente ai diritti pensionistici.

L’assunzione non deve essere avvenuta per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro.

Beneficiano dell’incentivo i datori di lavoro privati (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali) che non possono accedere, per tipologia e grado di invalidità del disabile, agli incentivi assicurati dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 13 della Legge 68/99.

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, anche a coloro con organico inferiore a 15 dipendenti computabili ai sensi della legge 68/99 e, quindi, non soggetti agli obblighi previsti dalla medesima legge. Nel caso l’organico, invece, sia pari o superiore a 15 dipendenti, il disabile deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • bassa scolarità (solo il titolo di studio della scuola dell’obbligo);
  • età superiore a 45 anni;
  • disabilità sensoriale.

L’incentivo riconoscibile per l’assunzione del disabile a tempo pieno ed indeterminato è pari a 5.000 euro. Nel caso di assunzione con contratto part-time il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Qualora il disabile assunto abbia un’età di almeno 55 anni l’incentivo è pari a 7.500 euro, riproporzionabili in caso di orario ridotto. In entrambi i casi, se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle 21 ore il contributo non sarà riconosciuto.

Il contributo è ridotto del 50 % in caso di trasformazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2018 da tempo determinato a tempo indeterminato, oppure nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato segua ad un precedente rapporto a tempo determinato o all’utilizzo del lavoratore in somministrazione senza che siano decorsi almeno 6 mesi di interruzione fra i due rapporti di lavoro.

L’incentivo riconosciuto per ogni assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi di una persona con invalidità fisica, di età non inferiore a 63 anni e 7 mesi, è pari a 5.000 euro.

L’incentivo per le assunzioni a tempo determinato inferiori a 12 mesi dei lavoratori che al termine del rapporto lavorativo accedono immediatamente ai diritti pensionistici, è ridotto in proporzione al periodo lavorato e all’eventuale orario part-time. In quest’ultimo caso, però, se la riduzione di orario settimanale è inferiore alle 21 ore il contributo non sarà riconosciuto.

2. Contributo per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche

Tale contributo non potrà superare il 95% della sostenuta per l’adattamento del posto di lavoro, l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche nel limite massimo di 20.000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al contributo le spese di cui sopra devono essere sostenute per l’assunzione di un lavoratore disabile o a seguito di un aggravamento della condizione di salute, con invalidità superiore al 50%, di un lavoratore già in forza. Tali spese devono essere essenziali e pertinenti all’obiettivo di consentire al disabile l’accesso al lavoro e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il riconoscimento dell’agevolazione all’assunzione, come il contributo all’adattamento del posto di lavoro è subordinato alla verifica della permanenza nel posto di lavoro del disabile decorsi 12 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato.

 

Presentazione delle richieste di agevolazione

Per le assunzioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2018 la domanda di contributo va presentata entro il 1° settembre 2018 utilizzando esclusivamente il formulario messo a disposizione dalla Regione, scaricabile al link sotto riportato, che dovrà essere inoltrato alla Direzione Lavoro della Regione  Veneto, all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..  

Per le assunzioni successive al 30 giugno 2018, la richiesta di contributo può essere avanzata in sede di stipula di convenzione di integrazione lavorativa o di richiesta di nulla osta, oppure mediante le modalità sopra descritte (invio formulario alla Direzione Lavoro a mezzo PEC). Le richieste dovranno essere inviate entro 60 giorni dall’assunzione o dalla trasformazione del contratto.

La documentazione e la normativa sono reperibili al seguente link:

  • Data inserimento: 01.08.18