Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive all’aria aperta
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/03/2014, n. 61, il decreto del Ministero dell’interno 28/02/2014, che dispone la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiori a 400 persone.
Le strutture in questione devono essere realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Si evidenzia che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al presente decreto è divisa in due titoli :
Titolo I – Disposizioni relative alle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Titolo II – Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio
Applicazione delle disposizioni tecniche
Le disposizioni tecniche si applicano alle strutture ricettive in aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Qualora gli interventi effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica, parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni previste dalla regola tecnica, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Le strutture ricettive in questione, esistenti alla data 13 aprile 2014, si adeguano alle disposizioni della regola tecnica, nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011.
Disposizioni transitorie
Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, devono esser adeguate alle diposizioni di cui al titolo 1 – capo II della regola tecnica entro i termini di seguito riportati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014 (quindi l’adeguamento delle strutture delle attività di seguito riportate e riferite alle voci n. 11, 12, 14, 15, salvo la predisposizione, entro il 22/09/2014 di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo, 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti e il 17, dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 deve avvenire entro il 22/09/2017).
11 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³ |
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fino a 100 m³ |
oltre i 100 m³ |
12 |
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³
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liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³ |
liquidi infiammabili e/o combustibili e/olubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A) |
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m³
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14 |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
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fino a 25 addetti
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oltre 25 addetti |
15 |
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³ |
fino a 10 m³
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oltre 10 m3³ e fino a 50 m³ |
oltre 50 m³ |
16 |
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³ |
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tutti
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17 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni |
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tutti
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b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti disposizioni (quindi entro il 22/09/2014).
Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, nel caso di applicazione del Titolo II devono essere adeguate alle diposizioni della regola tecnica entro i termini di seguito riportati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014, quindi l’adeguamento delle strutture turistico – ricettive deve avvenire entro il 22/09/2017 per quanto riguarda le misure (del Titolo II) di cui ai punti B.3, B.4, B.5 (che fanno parte delle misure di sicurezza per le diverse categorie antincendio, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
- B.3.2 - relativamente al presidio fisso;
- B.4.4 - relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
- B.5.1;
b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti disposizioni (quindi entro il 22/09/2014).
Il progetto di cui all’articolo 3 del DPR n. 151/2011 deve indicare le opere di adeguamento di cui ai punti a) e b) sopra citati (sia del Titolo I che del Titolo 2).
Entro ciascuna scadenza sopra indicata deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 151/2011.