Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio delle attività di demolizione veicoli
La regola tecnica si pone l’obiettivo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.
Le attività oggetto del decreto e quindi della regola tecnica sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni della regola tecnica si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m².
Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica, si applicano alle attività di demolizione veicoli realizzate dalla data del 10/08/2014 ed a quelle esistenti (dalla medesima data) nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento.
Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Per gli interventi sopra citati, in alternativa a quanto previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all'intera attività.
Le attività di demolizione veicoli, esistenti alla data del 10/08/2014, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministero dell’interno 01/07/2014 (scadenze entro cui adeguarsi), salvo nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti al 10/08/2014, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica, entro i seguenti termini:
a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e successive modificazioni (entro il 07/10/2019), per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e successive modificazioni (entro il 07/10/2016), per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.
In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti, di demolizione veicoli, al 10/08/2014, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:
a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e successive modificazioni (entro il 07/10/2019), per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:
B.3.1, relativamente al presidio fisso;
B.5.1;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e successive modificazioni (entro il 07/10/2016), per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.
Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) sopra riportati (entrambi).
Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.
Il decreto del Ministero dell’interno 01/07/2014 relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m² è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11/07/2014 n. 159.