Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra – etichetta dell’apparecchiatura
L’articolo si rivolge non solo a chi immette in commercio le apparecchiature, ma anche agli eventuali acquirenti. Ai sensi del regolamento vigente (con riferimento all’art. 12), è previsto che le apparecchiature (e i prodotti) siano immesse in commercio soltanto se adeguatamente etichettati. In queste etichette vanno riportate alcune informazioni specifiche.
L’obbligo si applica a:
- apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento, pompe di calore;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- commutatori elettrici;
- generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
- cicli Rankine a fluido organico;
- contenitori per gas fluorurati ad effetto serra;
- solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.
Al terzo comma dell’articolo vengono specificate quali sono le informazioni che devono essere necessariamente presenti, cioè:
- un riferimento indicante che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
- la denominazione industriale del gas o la sua denominazione chimica;
- dal 1 gennaio 2017 deve essere indicata la quantità in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati contenuta, o la quantità per la quale è progettata, oltre che il potenziale di riscaldamento globale (GWP).
Se del caso, vanno inoltre riportate anche le seguenti informazioni:
- un riferimento che i gas sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
- un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
Le etichette devono inoltre essere chiaramente leggibili e indelebili, e devono trovarsi vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas oppure sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui i gas sono contenuti.
Le etichette devono essere redatte nella lingua (o nelle lingue) ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto o l’apparecchiatura viene immesso/a in commercio.
Infine è utile ricordare che per i prodotti o le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini pubblicitari.
Per chiarimenti e per le pratiche di iscrizione al registro fgas è possibile contattare l’area tecnica – settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Barausse Gianluca, telefono 0444168339, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).