Regole per l'immissione dei giocattoli nel mercato
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2011, il Decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 riguardante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”. Regole per l’immissione dei giocattoli sul mercato. Marcatura CE. Obblighi dei vari soggetti coinvolti nella filiera dei giocattoli
Il decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per suo pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto
Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli
1) Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2) Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età di 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
3) modelli in scala fedeli e dettaglianti,
4) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
5) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
6) repliche storiche di giocattoli, e
7) riproduzioni di armi da fuoco reali;
8) Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
9) Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
10) Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
11) Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
12) Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispostivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
13) Puzzle di oltre 500 pezzi.
14) Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
15) Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
16) Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
17) Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionale elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
18) Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
19) Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
20) Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
21) Succhietti per neonati e bambini piccoli.
22) Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
23) Trasformatori per giocattoli.
24) Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Gli articoli riportati nel decreto trattano gli aspetti sotto riportati:
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Obblighi dei fabbricanti
- Rappresentanti autorizzati
- Obblighi degli importatori
- Obblighi dei distributori
- Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
- Identificazione degli operatori economici
- Requisiti essenziali di sicurezza
- Avvertenze presunzione di conformità obiezione formale ad una norma armonizzata
- Dichiarazione CE di conformità
- Marcatura CE
- Valutazione della sicurezza
- Procedure di valutazione della conformità esame CE tipo
- Documento del prodotto
- Autorità di notifica e organismo nazionale di accreditamento
- Autorizzazione degli organismi notificati
- Prescrizioni relativi agli organismi notificati
- Agente e subappaltatori degli organismi notificati
- Procedura di notifica
- Modifiche delle notifiche
- Contestazioni della competenza degli organismi notificati
- Obblighi operativi degli organismi notificati
- Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Istruzioni dell’organismo notificato
- Autorità di vigilanza del mercato e controlli delle frontiere esterne
- Controlli
- Sanzioni
- Aggiornamento
- Abrogazioni
- Norme transitorie