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REVERSE CHARGE E REGIME FORFETARIO: REGOLE OPERATIVE PER OPERAZIONI INTERNE, UE ED EXTRA-UE

Come devono comportarsi i forfettari con cessioni di beni, servizi e commissioni estere secondo le novità del D.Lgs. 81/2025

Il tema del rapporto tra regime forfettario e reverse charge è di grande rilevanza pratica per professionisti e imprese di piccole dimensioni. Le modalità applicative variano a seconda della natura dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) e dell’ambito territoriale in cui si svolge (Italia, UE o Paesi extra-UE).

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2025, alcune scadenze e obblighi sono stati ridefiniti.

Reverse charge interno

I contribuenti in regime forfettario, quando effettuano operazioni interne, non applicano l’inversione contabile. Devono emettere fattura senza IVA, indicando l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” con l'indicazione del riferimento normativo.

Diversamente, se ricevono una fattura soggetta a reverse charge, hanno l’obbligo di integrare il documento con aliquota e imposta, versando l’IVA in quanto non vi è la possibilità di detrarla. Dal 2025, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2025, il versamento non è più mensile ma deve avvenire “entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.

In merito alla decorrenza della nuova disposizione, nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, avendo riguardo al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. n. 633/1972.

Operazioni intra-UE

Le cessioni di beni verso soggetti passivi IVA comunitari sono equiparate alle cessioni interne: vengono fatturate senza IVA, riportando l’annotazione “l’operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 331/1993, convertito in L. n. 427/1993. Inoltre, la fattura deve contenere la dicitura del regime forfetario.

Per i servizi resi a soggetti IVA UE, si applicano le regole ordinarie IVA, per cui il forfettario deve essere iscritto al registro VIES ed emettere fattura “non soggetta ad IVA si sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972”, in regime di reverse charge.

Per gli acquisti di beni in regime di inversione contabile intracomunitari, si applica la regola della soglia annua di acquisti intracomunitari di 10.000 euro: sotto tale limite gli acquisti effettuati da soggetti forfetari sono assoggettati ad IVA nel Paese del fornitore UE. Oltre la soglia, invece, il contribuente forfettario è tenuto ad assolvere gli obblighi relativi all’imposta, pertanto deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE indicando l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e versare l’imposta (in quanto non può detrarla).

Gli acquisti di servizi UE, invece, richiedono sempre l’integrazione della fattura e il versamento dell’IVA in Italia, indipendentemente dalla soglia.

Operazioni extra-UE

In ambito extra-UE, le esportazioni effettuate da un forfettario sono non imponibili art. 8 del D.P.R. 633/1972, mentre le importazioni richiedono il pagamento dell’imposta in dogana.

Per i servizi resi a clienti B2B extra-UE si applica il principio di territorialità: la fattura va emessa senza IVA con la dicitura “operazione non soggetta” ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R n, 633/1972. Viceversa, per i servizi acquistati da fornitori extra-UE il contribuente deve emettere autofattura e versare l’imposta nei termini stabiliti.

Commissioni bancarie estere

Le commissioni applicate da piattaforme come PayPal, SumUp o Amazon Pay sono esenti da IVA in base all’art. 10, DPR 633/1972. Tuttavia, sotto il profilo territoriale, sono rilevanti in Italia. Pertanto, il forfettario deve adempiere agli obblighi di reverse charge:

  • con integrazione della fattura se il prestatore è UE;
  • con autofattura se il prestatore è extra-UE.

Tali documenti devono essere trasmessi tramite SDI con codice “TD17”, assoggettando la “tassa di servizio” ad aliquota IVA 0% e indicando come natura IVA “N4”, e il riferimento all’articolo 10, n. 1 D.P.R. n. 633/1972.

  • Data inserimento: 18.08.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6852