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Approvo

Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione

Con l'acronimo GPP (Green public procurement) viene indicato uno strumento di politica ambientale volontario che intende promuovere l’inserimento di criteri ambientali nelle modalità di acquisto di beni e servizi dell’amministrazione pubblica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 03/05/2013, n. 102, il decreto del Ministero dell’ambiente 10/04/2013 riguardante l’emanazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione – revisione 2013”.

La pratica del Green public procurement consiste nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto di beni e servizi.

Da un lato il “pubblico” riduce l'impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall'altro si ottiene un "effetto traino" spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, probabilmente, anche le strategie produttive delle imprese. 

Un appalto della pubblica amministrazione verrà considerato "verde" se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore.

Le imprese che intendono partecipare alla gara per fornire beni o servizi al committente pubblico dovranno rispettare le condizioni "ambientali" fissate dal bando di gara.

Il decreto

Con questo decreto ministeriale è stato approvata la revisione e l’aggiornamento del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione

Il documento conferma e aggiorna i capitoli 1, 2 e 3, sostituisce i capitoli 4,6 e 7 ed elimina il capitolo 8 del precedente Piano d’azione per la sostenibilità, adottato con il decreto interministeriale 11/04/2008.

Gli obiettivi principali della revisione del Piano d’azione per la sostenibilità riguardano:

il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria degli operatori economici nel processo di diffusione e promozione dei criteri ambientali minimi (CAM) presso gli associati, oltre che nel processo di definizione dei CAM;

il maggiore coinvolgimento delle Centrali di committenza nella predisposizione e nell’adozione dei CAM nelle proprie iniziative di gara;

una migliore divulgazione dei CAM verso i grandi enti (es. Università, CNR, ENEA, ISPRA, …);

un maggiore supporto alle stazioni appaltanti per l’integrazione degli aspetti sociali, specie sulle categorie di appalto più soggette al rischio di lesione dei diritti dei lavoratori;

l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività di monitoraggio sin’ora svolte;

la promozione dell’uso di strumenti di analisi e valutazione del costo dei prodotti lungo il ciclo di vita;

il maggiore coinvolgimento degli operatori economici nazionali nel processo di definizione delle proposte europee dei criteri ambientali per gli appalti verdi del toolkit;

la promozione della conoscenza dei sistemi di eco-etichettatura, in particolare dall’Ecolabel Europeo, presso i consumatori privati e pubblici.

Le categorie di prodotti e servizi

Al momento sono state individuate 11 categorie d’appalto oggetto del Piano di sostenibilità:

1. arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);

2. edilizia (costruzione e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);

3. gestione dei rifiuti;

4. servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)

5. servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)

6. elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);

7. prodotti tessili e calzature;

8. cancelleria (carta e materiali di consumo);

9. ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);

10. servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene);

11. trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

Gli appalti verdi: i criteri ambientali minimi (CAM)

I CAM rappresentano le "misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti" previste al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I CAM per le diverse tipologie di prodotto o servizio che ricadono nell'ambito delle categorie individuate, sono adottati con appositi decreti emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I CAM sono le "indicazioni tecniche" del Piano d’azione per la sostenibilità, che consistono in indicazioni specifiche di natura ambientale e, quando possibile, etico-sociale, collegate a diverse fasi che caratterizzano le procedure di gara: la definizione dell'oggetto dell'appalto; la selezione dei candidati laddove sia opportuno selezionare gli offerenti in base alla loro capacità tecnica di assicurare migliori prestazioni ambientali durante l'esecuzione del contratto; la definizione delle specifiche tecniche; i criteri premianti con i quali valutare le offerte che offrono prestazioni o soluzioni tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche definite nel capitolato d'appalto; la definizione delle condizioni di esecuzione dell'appalto/clausole contrattuali. I CAM, inoltre includono alcune indicazioni generali volte alla razionalizzazione di acquisti e dei consumi e gli obiettivi settoriali da raggiungere.

I CAM sono applicabili nelle procedure d'appalto sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario delle categorie d'appalto cui si riferiscono.

Tali criteri ambientali si definiscono "minimi" in quanto, devono, tendenzialmente, permettere di dare un'indicazione omogenea agli operatori economici in modo da garantire, da un lato, un'adeguata risposta da parte del mercato alle richieste formulate dalla pubblica amministrazione e, dall'altro, di rispondere agli obiettivi ambientali che la pubblica amministrazione intende raggiungere tramite gli appalti pubblici.

Pertanto, le stazioni appaltanti che vogliono qualificare come "verde" la propria gara d'appalto devono recepire almeno le indicazioni contenute nel Piano di sostenibilità ambientale, nelle sezioni specifiche tecniche, clausole contrattuali/condizioni di esecuzione, selezione dei candidati, salvo diverse o ulteriori indicazioni contenute nel paragrafo 2 "Oggetto e struttura del documento" dell'allegato allo specifico decreto di adozione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Inoltre si ricorda che, nell'ambito degli appalti di lavori, l'articolo 120 del citato Dpr 207/2010, “sull'Offerta economicamente più vantaggiosa" stabilisce che, "In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa .... al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice nonché l'articolo 69 del Codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: "lett a) ''ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi".

Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set dei "criteri premianti" relative alle categorie di appalti di lavori previste dal Piano di azione ambientale (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione di edifici, lavori di costruzione e manutenzione delle strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri individuati dal Piano d'azione non pregiudicano la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte delle stazioni appaltanti in grado di accedere ad un'offerta ambientale migliore. Per facilitare l'implementazione di ulteriori criteri o di performance ambientali più avanzate, sono elaborate indicazioni specifiche per ciascun settore d'intervento, indicate nella relazione d'accompagnamento ai CAM. Altresì la stazione appaltante potrà inserire come "specifiche tecniche" o come "clausole contrattuali" uno o più "criteri premianti" individuati dai decreti di adozione dei CAM, previa analisi di mercato e nel rispetto delle indicazioni del Codice dei contratti pubblici.

  • Data inserimento: 20.12.13