Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività in edilizia.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con nota del 16/11/2015 rivolta agli Ispettori, a specificare alcune istruzioni operative in merito alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nel settore specifico dell’edilizia.
Riassumiamo brevemente i presupposti. In base all’art. 14, cc. 1 e 2 del D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza) il personale Ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di qualunque settore qualora riscontri:
- L’impiego di personale non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
- Aver effettuato il pagamento di una somma aggiuntiva pari rispettivamente a € 2.000 se la sospensione è stata adottata per il “lavoro nero” e a € 3.200 se invece è dovuta a violazioni della sicurezza (ricordiamo che a seguito del c.d. “decreto semplificazioni” del Jobs act, D. Lgs. 151/2015, su istanza di parte è possibile pagare il 25% della sanzione immediatamente, e il restante entro 6 mesi dall’istanza di revoca maggiorato del 5%);
- Aver regolarizzato i lavoratori;
- Aver ripristinato le condizioni di sicurezza.
Fatta questa premessa, nella quasi totalità dei casi le irregolarità riscontrate in edilizia coinvolgono l’aspetto della sicurezza (omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione ed informazione): si tratta di fattispecie di rilevanza penale, pertanto in caso di irregolarità non viene emesso solo il provvedimento di sospensione ma anche la prescrizione obbligatoria a regolarizzare gli aspetti legati alla sicurezza, con la conseguenza che la revoca del provvedimento di sospensione richiederà anche l’ottemperanza a tale prescrizione.
La prescrizione si potrà considerare ottemperata solo qualora la visita medica sia stata effettuata (non è sufficiente la prenotazione della visita ma necessita il giudizio di idoneità del medico competente), e si possa documentare che il lavoratore sia stato avviato alla formazione in relazione ai rischi della mansione specifica da svolgere. Per questo secondo aspetto, in base alla nota del 16/11/2015 che richiama l’accordo Stato-Regioni del 2011, qualora la formazione sia stata programmata per concludersi entro 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, la documentazione di questa evenienza è sufficiente a ottenere la revoca della sospensione (quindi non sarà necessario aver già concluso la formazione). Deve ritenersi che quanto detto non valga nel caso in cui l’irregolarità sia rilevata trascorsi i 60 giorni dall’assunzione: in questo caso per ottenere la revoca sarà necessario documentare l’avvenuto completamento della formazione.