Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

RICAVI 2023: LE NUOVE LETTERE DI COMPLIANCE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Verifiche sulle differenze tra fatture elettroniche e ricavi dichiarati

Con il provvedimento del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergano possibili anomalie tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi relativi al 2023 e i ricavi dichiarati nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024.

Le comunicazioni, trasmesse tramite PEC, hanno lo scopo di favorire la verifica spontanea della posizione fiscale e l’eventuale regolarizzazione di errori od omissioni.

È importante precisare che le differenze rilevate non rappresentano necessariamente ricavi non dichiarati. Non tutte le operazioni transitate attraverso il Sistema di Interscambio, infatti, concorrono alla formazione dei ricavi. È il caso, ad esempio, delle autofatture e delle integrazioni per reverse charge mentre le cessioni di beni strumentali possono generare plusvalenze anziché ricavi. Inoltre, occorre considerare le note di credito e la corretta determinazione degli importi al netto dell’Iva.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il criterio di imputazione temporale dei ricavi, che varia in funzione del regime fiscale adottato. Per i contribuenti forfetari rilevano gli importi effettivamente incassati, mentre per le imprese in contabilità ordinaria trova applicazione il principio di competenza. Per i soggetti in contabilità semplificata operano, invece, le specifiche regole previste dall’articolo 66 del TUIR.

Prima di procedere a eventuali regolarizzazioni sarà necessario riconciliare i dati delle fatture e dei corrispettivi con quelli indicati in dichiarazione, verificando la natura delle operazioni e la loro corretta attribuzione al periodo d’imposta. Il dettaglio delle anomalie potrà essere consultato attraverso il cassetto fiscale e il portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora le differenze risultino giustificate, il contribuente potrà fornire gli opportuni chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. In presenza di effettivi errori dichiarativi sarà, invece, possibile valutare il ricorso al ravvedimento operoso, ove ne ricorrano i presupposti.

Poiché le lettere di compliance non costituiscono un accertamento fiscale, le stesse richiedono comunque un’attenta verifica, al fine di distinguere eventuali irregolarità da differenze riconducibili alla corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

 

  • Data inserimento: 12.10.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7322