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Riduzione del “premio INAIL” per attività o interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Le regole per accedere al beneficio

Entro il 28 febbraio di ogni anno va presentata la domanda all’INAIL. Chi effettua interventi o attività migliorative previste dall’INAIL con il mod. OT24, raggiungendo i 100 punti, ottiene il beneficio

Con la pubblicazione nel sito internet dell’INAIL, nel mese di agosto 2014, del nuovo modulo di domanda OT24 per la richiesta di riduzione del premio da pagare annualmente all’INAIL, sono state aggiornate e modificate le attività e i possibili interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Per ogni singola attività o intervento migliorativo è possibile ottenere un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato attività o interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Il modulo OT24, riguardante la domanda di riduzione contributiva INAIL, deve documentare le attività o gli interventi migliorativi effettuati  entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza, per ottenere la riduzione INAIL 2015, l’impresa dovrà documentare gli interventi o le attività svolte entro il 31 dicembre 2014.

Il beneficio in questione è riservato alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono attività o interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il modulo OT24 deve essere presentato all’INAIL, per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno (salvo modifiche normative relative alla data di invio). INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'impresa il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall'INAIL vale solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'impresa stessa, nella fase di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro si trovino nelle seguenti condizioni e abbiano i seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, nonché degli altri obblighi di legge;

- l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Di seguito la tabella che riepiloga i benefici possibili:

Imprese

Percentuale riduzione

Fino a 10 dipendenti

30%

da 11 a 50 dipendenti

23%

da 51 a 100 dipendenti

18%

da 101 a 200 dipendenti

15%

da 201 a 500 dipendenti

12%

oltre 500 dipendenti

7%

Infine, ma non meno importante, vale la pena di evidenziare che in fase di autoliquidazione, l’impresa, se artigiana, può richiedere una ulteriore riduzione del “premio INAIL”, se in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e se non ha registrato infortuni nel biennio precedente. Vale la pena di segnalare che negli ultimi anni, tale riduzione del “premio” è stata superiore al 7%, che si aggiunge quindi alla percentuali sopra riportata riferita alla singola impresa .