Riduzione del tasso medio di tariffa Inail per interventi “migliorativi” in materia di sicurezza sul lavoro: la riunione periodica (non obbligatoria) per le imprese che occupano fino a quindici dipendenti
L’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12/12/2000, come modificato dal dal D.M. 3/12/2010, prevede che Inail possa applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo il seguente schema:
Lavoratori – anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 11 a 50 |
18% |
Da 51 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Per ottenere tale riduzione l’azienda deve presentare apposita domanda (Modello OT24), inoltrata esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza indicati nella domanda devono essere stati attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Ad ogni intervento viene attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per ogni intervento indicato in domanda, INAIL individua la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. La documentazione probante, relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente quello di richiesta, deve essere in possesso della ditta al momento della presentazione dell’istanza e può essere presentata a seguito di richiesta da parte di INAIL.
Con questa nota si propone un approfondimento relativamente all’intervento di miglioramento riguardante la riunione periodica per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Tale riunione non è obbligatoria e, pertanto, se effettuata nell’anno, viene premiata con 30 punti. L’effettuazione di tale riunione, assieme agli altri interventi utili al raggiungimento dei 100 punti, deve essere segnalata nel Modello OT24, che deve essere utilizzato al fine della presentazione della domanda di riduzione del premio Inail.
Successivamente a questa nota, ne verranno predisposte altre che prenderanno in esame tutti gli interventi previsti nel modello OT24, che danno appunto un punteggio. Dapprima gli interventi di più facile attuazione, indicando sia il punteggio che consente di ottenere sia la documentazione ritenuta probante per INAIL.
Il Modello OT24 è costituito da:
- Scheda informativa generale
- Domanda di riduzione
- Dichiarazione del richiedente
Quello che interessa gli interventi è la domanda di riduzione, a sua volta divisa in varie sezioni:
- seziona A INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE
- sezione B INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE
- sezione C SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA
- sezione D PREVENZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
Iniziamo questo approfondimento dalla sezione C.
C |
SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA |
Punteggio |
Documentazione probante e approfondimento tecnico |
1 |
Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte di RLS/RLST |
30 |
La riunione periodica prevista all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria per tutte le aziende che occupano più di 15 lavoratori. È ritenuto quindi intervento di miglioramento, per INAIL, che le aziende al di sotto dei 15 lavoratori, e quindi senza obbligo di riunione periodica, la convochino comunque. Alla riunione devono essere presenti:
Nel corso della riunione devono essere presi in esame:
La riunione deve essere verbalizzata e firmata da tutti i partecipanti. Deve essere inoltre programmata a cadenza annuale.
La documentazione probante richiesta da INAIL è la seguente:
Elenco dei lavoratori relativi all’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (il numero dei lavoratori va calcolato sulla base del D.Lgs. 81/08) |
Informazioni possono essere chieste al Settore Sicurezza sul lavoro della Confartigianato di Vicenza.