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Riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali: firmato da Confartigianato l’Accordo Interconfederale sulle nuove linee guida.

Il 23 settembre u.s., sottoscritto l’accordo per la Riforma degli assetti contrattuali e le Relazioni Sindacali. Sono stati inoltre sottoscritti lo stesso giorno anche l’Accordo sulla Rappresentanza e sulla Produttività.

Dopo 9 mesi di trattative, nel tardo pomeriggio del 23 novembre u.s., Confartigianato e le altre Confederazioni artigiane, hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL, l’Accordo Interconfederale sulla riforma del modello contrattuale; sempre lo stesso giorno sono stati sottoscritti anche l’Accordo sulla Rappresentanza e l’Accordo che definisce lo schema tipo per l’attuazione dei premi di produttività.

Rispetto al precedente Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, il testo siglato il 23 novembre u.s. presenta delle rilevanti novità, prima fra tutte l’ambito di applicazione; non c’è un riferimento specifico al solo settore artigiano, di conseguenza il nuovo accordo riguarda il mondo delle piccole imprese tout court e delle imprese associate. Si tratta di un riconoscimento importante e di fatto una conferma della capacità estesa di rappresentanza di Confartigianato e delle altre Confederazioni.

Entrando più specificatamente nella disamina tecnica dell’Accordo, vengono confermati i due livelli di contrattazione, Nazionale e Territoriale, con una precisa definizione delle rispettive competenze. Al livello Nazionale, sia Interconfederale che di Categoria, spetta la trattazione di alcune materie in via esclusiva; in particolare, per quanto attiene i CCNL di categoria, gli stessi hanno il compito di definire i trattamenti minimi di riferimento per tutti per tutti i lavoratori del settore, garantendo altresì la certezza dei trattamenti economici e normativi. Il CCNL ha inoltre competenza esclusiva in materia di diritti sindacali, inquadramento, attuazione degli accordi interconfederali in materia di bilateralità. Importante la precisazione che il salario regolato dal contratto nazionale sarà determinato tra le parti sulla base di opportuni criteri guida ed indicatori, evitando in tal modo automatismi che non rispondono più alle mutate condizioni economiche in atto.

Al livello Regionale categoriale viene riconosciuta la possibilità di regolare, anche modificandoli, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionale di lavoro; in più, e qui sta la grande novità, in sede regionale sarà possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendale, diversa da quella regionale di categoria. Si è in tal modo riconosciuto che la sola dimensione territoriale può non essere più sufficiente a rappresentare il mondo delle piccole imprese così variegato, è necessario prevedere anche una dimensione aziendale.

Alla contrattazione di II° livello viene affidato il compito di individuare i parametri cui legare specifici elementi retributivi di produttività del lavoro, anche in applicazione della normativa di legge sulla detassazione e sulla decontribuzione.

L’Accordo ribadisce il principio che tutti i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità, di conseguenza l’applicazione del CCNL di categoria comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II° livello, ivi comprese le disposizioni riguardanti la bilateralità, riconosciuta anche nel nuovo accordo come elemento imprescindibile nel sistema delle Relazioni Sindacali.

Tra le altre novità di rilievo, si segnala la durata dei CCNL, e di conseguenza degli accordi territoriali, che viene elevata da 3 a 4 anni; ma soprattutto l’accordo prevede una ulteriore razionalizzazione dei Contratti Collettivi, sulla scia di quanto già previsto dall’accordo del 2008 che aveva ridotto i CCNL da 17 a 9; il nuovo testo prevede ora ulteriori accorpamenti contrattuali per pervenire alle seguenti 4 maxi aree: Manifatturiero – Servizi – Edilizia – Autotrasporto. Spetterà ad una Commissione paritetica elaborare il percorso per giungere all’accorpamento entro e non oltre il 31 dicembre 2017; di conseguenza l’avvio del nuovo ciclo di rinnovo dei CCNL avverrà sulla base del nuovo assetto delle aree contrattuali.

In allegato alla presente viene pubblicato l’Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la Riforma degli assetti contrattuali e le Relazioni Sindacali, pubblicheremo successivamente gli altri accordi.

  • Data inserimento: 01.12.16