Riforma del Lavoro: approvazione definitiva del Jobs Act.
Il 3 dicembre u.s. è stato approvato dal Senato in via definitiva il JOBS ACT (Legge delega di riforma di vari istituti in materia di lavoro). Si tratta di una legge delega, le cui disposizioni non sono immediatamente operative in quanto necessitano dell’adozione, da parte del Governo, di una serie di decreti attuativi; ne consegue che fino all’emanazione dei citati decreti nulla cambia. Il provvedimento riguarda le seguenti materie:
- Nuova regolamentazione degli ammortizzatori sociali, tanto degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (Cassa interazione Ordinaria, Straordinaria e Contratti di Solidarietà) quanto degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione (ASpI, Mini-ASpI, in pratica la ex indennità di disoccupazione);
- Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, con l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per l’occupazione ;
- Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione del rapporto di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, attraverso il rafforzamento ella comunicazione telematica e l’abolizione di documenti cartacei;
- Riordino della disciplina dei contratti di lavoro (introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, progressiva eliminazione di CO.CO.CO e CO.CO.PRO, estensione utilizzo voucher, rimodulazione delle tutele in caso di licenziamento per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato, crescenti con l’anzianità di servizio);
- Riforma della disciplina in materia di tutela della maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La legge delega prevede che i decreti attuativi dovranno essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge stessa.
Riguardo alle notizie imprecise che circolano sulla modifica dell’art. 18, che ricordiamo si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti, si precisa che al momento la legge delega prevede la reintegrazione sul posto di lavoro, per i nuovi assunti, solo per i licenziamenti nulli, discriminatori e per specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. In pratica viene meno la reintegra per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico), per il quale permane il solo indennizzo economico.