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Rimborsi annuali IVA

Per chiedere l’erogazione del rimborso annuale, non deve essere più presentato il modello VR cartaceo

Dal 1° febbraio 2011 sarà possibile richiedere i rimborsi dell’IVA, a partire da quelli annuali relativi all’anno d’imposta 2010, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. La dichiarazione IVA 2011 contiene, infatti, il nuovo quadro VR, semplificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati sono già presenti in altri quadri.

E’ quanto previsto dal provvedimento in oggetto che, al fine di incrementare l’efficienza nella gestione dei rimborsi di imposte e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha dato attuazione alla nuova formulazione dell’articolo 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 (come modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. a, n. 3.1, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in Legge 102/2009), stabilendo le ulteriori modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi dell’IVA.

MODALITA’ DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IVA

I rimborsi annuali dell’IVA sono richiesti tramite presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.

I contribuenti interessati, possono compilare il quadro VR  all’interno della dichiarazione IVA 2011, da presentare:

-        in forma autonoma (con esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA, se la presentazione avviene entro il 28 febbraio 2011);

-        all’interno del modello UNICO 2011, entro il 30  settembre 2011.

Mediante la compilazione del nuovo quadro VR, il rimborso del credito annuale potrà essere ottenuto tramite accreditamento sul conto corrente bancario, o postale, comunicato dall’intestatario del conto fiscale.

PROCEDURA

Al momento della compilazione e della presentazione della dichiarazione annuale, i richiedenti possono optare per l’erogazione del rimborso in conto fiscale barrando una apposita casella contenuta nel quadro VR, segnalando anche l’importo erogabile senza garanzia.

Entro 10 giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’agente della riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alla domanda di rimborso.

Entro i 10 giorni successivi a tale comunicazione, l’agente della riscossione chiede al contribuente, se dovuta, la presentazione di una delle garanzie previste dalla norma. L’agente provvede quindi all’erogazione del rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario, o postale, comunicato dall’intestatario del conto fiscale.

L’eventuale rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante la presentazione di una nuova dichiarazione annuale IVA o di una dichiarazione unificata integrativa.

Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato la scelta di rimborso tramite il conto fiscale, il rimborso disposto dall’ufficio è erogato dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 4-bis, D.M. 567 del 28/12/1993.

DECORRENZA

I rimborsi IVA sono eseguiti secondo le modalità sopraindicate a decorrere da quelli richiesti con le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.

  • Data inserimento: 29.03.11
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 617