Rottamazione cartelle: recapitate le risposte in merito alle domande di definizione agevolata presentate entro il 15.05.2018.
Per i carichi relativi al periodo 2000-2016 l’Agenzia delle Entrate della Riscossione ha tempo per inviare la risposta fino al 30.09.2018.
Nella comunicazione dell’Agenzia possiamo trovare 5 codici differenti:
AT – Accoglimento totale della richiesta: c’è un importo da pagare per i debiti rottamabili e nessun importo da pagare per eventuali debiti non rottamabili;
AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti rottamabili che non, c’è qualcosa da pagare;
AD – Sia per i debiti rottamabili che non rottamabili non si deve pagare nulla;
AX – Per i debiti rottamabili non si deve pagare nulla, mentre vi sono importi da pagare per i debiti non rottamabili;
RI – Rigetto: i debiti indicati nella domanda non sono rottamabili e c’è un importo da pagare.
In ogni comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle e l’eventuale distinzione tra quelle del periodo 2000-2016 e quelle del periodo 2017, il totale del debito residuo, del debito oggetto di definizione agevolata, l’importo da pagare per la definizione e l’eventuale debito residuo escluso, non rottamabile.
Per effettuare il pagamento le modalità sono molteplici:
- addebito diretto sul conto corrente: in allegato alla risposta c’è anche il mandato per l’addebito diretto. In questo caso è necessario che la richiesta di attivazione venga presentata almeno 20 giorni prima della scadenza della rata;
- home-banking;
- uffici postali (nella risposta sono allegati anche i bollettini);
- tabaccai aderenti a Banca 5 Spa;
- punti Sisal e Lottomatica;
- portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo alla sezione “Servizi”;
- App EquiClick;
- piattaforma PagoPa;
- direttamente agli sportelli.
Per i carichi affidati all'Agente di riscossione dal 1.01.2017 al 30.09.2017, era possibile rateizzare l’importo dovuto in massimo 5 rate, con le seguenti scadenze: 31.07.2018; 30.09.2018; 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.
Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 il numero di rate massimo era 3: 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.
Se non viene pagata la prima rata la definizione non produce effetti e si possono riprendere eventuali vecchie rateazioni; se invece non si versa una rata successiva alla prima, non è più possibile riprendere precedenti rateazioni, in quanto per legge revocate dal pagamento della prima rata.