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Rottamazione cartelle: recapitate le risposte in merito alle domande di definizione agevolata presentate entro il 15.05.2018.

Entro la fine di giugno dovrebbero essere arrivate le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per i carichi affidati nel 2017 sulla definizione agevolata, la cui domanda è stata presentata entro il 15.05.2018.

Per i carichi relativi al periodo 2000-2016 l’Agenzia delle Entrate  della Riscossione ha tempo per inviare la risposta fino al 30.09.2018.

Nella comunicazione dell’Agenzia possiamo trovare 5 codici differenti:

AT – Accoglimento totale della richiesta: c’è un importo da pagare per i debiti rottamabili e nessun importo da pagare per eventuali debiti non rottamabili;

AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti rottamabili che non, c’è qualcosa da pagare;

AD – Sia per i debiti rottamabili che non rottamabili non si deve pagare nulla;

AX – Per i debiti rottamabili non si deve pagare nulla, mentre vi sono importi da pagare per i debiti non rottamabili;

RI – Rigetto: i debiti indicati nella domanda non sono rottamabili e c’è un importo da pagare.

In ogni comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle e l’eventuale distinzione tra quelle del periodo 2000-2016 e quelle del periodo 2017, il totale del debito residuo, del debito oggetto di definizione agevolata, l’importo da pagare per la definizione e l’eventuale debito residuo escluso, non rottamabile.

Per effettuare il pagamento le modalità sono molteplici:

  • addebito diretto sul conto corrente: in allegato alla risposta c’è anche il mandato per l’addebito diretto. In questo caso è necessario che la richiesta di attivazione venga presentata almeno 20 giorni prima della scadenza della rata;
  • home-banking;
  • uffici postali (nella risposta sono allegati anche i bollettini);
  • tabaccai aderenti a Banca 5 Spa;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo alla sezione “Servizi”;
  • App EquiClick;
  • piattaforma PagoPa;
  • direttamente agli sportelli.

Per i carichi affidati all'Agente di riscossione dal 1.01.2017 al 30.09.2017, era possibile rateizzare l’importo dovuto in massimo 5 rate, con le seguenti scadenze: 31.07.2018; 30.09.2018; 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.

Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 il numero di rate massimo era 3: 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.

Se non viene pagata la prima rata la definizione non produce effetti e si possono riprendere eventuali vecchie rateazioni; se invece non si versa una rata successiva alla prima, non è più possibile riprendere precedenti rateazioni, in quanto per legge revocate dal pagamento della prima rata.

 

  • Data inserimento: 23.07.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3934