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Sacchetti di plastica non più gratis dal 1° gennaio 2018

Negozi alimentari e non alimentari, attività ambulanti, attività artigianali con vendita per asporto, bar, pasticcerie, panifici, gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramenta, tabaccherie e altri.

Tra le novità introdotte dalla nuova legge n. 123/2017 (decreto mezzogiorno) in materia di sacchetti di plastica è stabilito il divieto di cessione gratuita degli stessi.

Dal 1° Gennaio 2018 le sportine per la spesa non potranno più essere omaggiate ai Clienti ma dovranno essere cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale o fattura.

L’obbligo di far pagare le sportine e di esporne la voce distinta per ogni singola unità sullo scontrino, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili.

Restano escluse da questo obbligo le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

ASPETTI FISCALE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE DEL PREZZO

Considerato che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà necessario adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione in quanto la norma precisa l’obbligo di “indicazione della voce distinta”.

Si ritiene opportuno contattare le imprese potenzialmente interessate suggerendo di avvisare il tecnico addetto alla manutenzione del registratore di cassa con urgenza, rendendosi presumibilmente necessario un intervento per l’adeguamento.

LE CARATTERISTICHE DEI SACCHETTI

Richiamiamo, infine, le caratteristiche che debbono avere i sacchetti di plastica per “essere in regola”.

E’ confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi.

Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle Camere di Commercio alle Province).

La principale novità introdotta è lo stop graduale a partire dal 1° gennaio 2018 ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta ecc. ma non solo per prodotti alimentari) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento.

È opportuno, quindi, accertarsi della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto, anche facendo firmare al proprio fornitore una dichiarazione che attesti la rispondenza dei sacchetti alle norme di legge.

Le sanzioni possono essere molto pesanti anche nei confronti dell’imprenditore che si è fidato del suo fornitore.

Inoltre è opportuno/necessario informare la clientela sulle nuove norme in vigore.

 

 

 

 

  • Data inserimento: 08.01.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3698