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Saldo IMU

Il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre, termine ordinario, cade di domenica) scade il termine per il versamento del saldo IMU 2012

Il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre, termine ordinario, cade di domenica) scade il termine per il versamento del saldo IMU 2012

 

Il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre, termine ordinario, cade di domenica) scade il termine per il versamento del saldo IMU 2012, determinato dalla differenza tra l’importo complessivo ottenuto sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune e quanto già versato a giugno (e a settembre, in caso di rateazione) a titolo di acconto.

L’imposta potrà essere versata sia tramite il Mod. F24 (ordinario o semplificato), come avvenuto in sede di acconto, sia mediante apposito bollettino postale; tale modalità di pagamento, prevista dal D.L. n. 201/2011, è stata introdotta dal D.M. 23 novembre 2012.

ACCONTO 2012

L’acconto IMU 2012 andava versato, per espressa previsione normativa, applicando le aliquote e le detrazioni base (previste dalla Legge statale). Le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni prima del 18 giugno 2012 non potevano considerarsi definitive, in quanto:

  • i Comuni avevano la possibilità, entro il 31.10.2012, di ritoccare aliquote e detrazioni IMU, approvando/modificando la relativa delibera (o il relativo regolamento);
  • il MEF, entro il 10.12.2012 può modificare le aliquote e le detrazioni, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012.

SALDO 2012

Entro il 17 dicembre dovrà essere versato il saldo dell’imposta dovuta per il 2012, con conguaglio sull’acconto.

Per individuare la somma da versare a titolo di IMU, va per prima cosa verificato se il Comune, entro il 31 ottobre 2012, ha deliberato aliquote e/o detrazioni IMU diverse da quelle individuate a livello statale.

Le delibere dei comuni possono essere consultate attraverso il sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it), seguendo il percorso: “Fiscalità locale”, “IMU – Imposta municipale propria”, “Regolamenti e delibere adottate dai singoli Comuni”.

Il Comune ha la possibilità di deliberare la riduzione dell’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili:

  • non produttivi di reddito fondiario;
  • posseduti da soggetti IRES;
  • locati.

Il Comune, si ricorda, può, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale; in questo caso, non sarà possibile fissare, per gli immobili a disposizione, un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria.

Per eseguire correttamente il calcolo del saldo IMU, da versare entro il 17 dicembre, è necessario quindi:

  • determinare l’imposta effettivamente dovuta per il 2012, applicando le aliquote/detrazioni deliberate dal Comune;
  • suddividere il saldo tra la quota dovuta al Comune e quella destinata allo Stato;
  • sottrarre da tali importi la somma versata a titolo di acconto;

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo IMU 2012 può essere effettuato mediante:

  • il modello F24 “standard”;
  • il modello F24 semplificato (solo per contribuenti non titolari di partita IVA);
  • l’apposito bollettino postale.

In particolare, utilizzando il modello F24 sarà necessario identificare ogni versamento (es. IMU sull’abitazione principale, quota statale/comunale IMU su immobili a disposizione, ecc.), indicando il codice tributo corrispondente.

 

Codice tributo

Denominazione

3912

IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE

3913

IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE

3914

IMU – imposta municipale propria per i terreni COMUNE

3915

IMU – imposta municipale propria per i terreni STATO

3916

IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE

3917

IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO

3918

IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE

3919

IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO

3923

IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

3924

IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

VERSAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE

Il saldo IMU può essere effettuato anche mediante il bollettino di c/c postale approvato dal D.M. 23 novembre 2012. Il contribuente può eseguire il versamento recandosi personalmente alle Poste, o utilizzando il servizio telematico gestito da Poste S.p.a. In tal caso, al contribuente sarà rilasciata:

  • la conferma dell’avvenuta operazione;
  • l’immagine virtuale del bollettino, o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

In ogni bollettino postale è riportato il numero di conto corrente 1008857615”, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Le istruzioni presenti sul bollettino postale in commento precisano inoltre che:

  • il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili; sul bollettino è infatti presente un solo campo per l’indicazione del codice catastale;
  • se il contribuente possiede più immobili soggetti ad IMU nello stesso Comune, li indicherà nello stesso bollettino;
  • gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, vanno riportati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; l’IMU per l’abitazione principale va riportata al netto della relativa detrazione, che va indicata nello specifico campo “Detrazione per abitazione principale”.

Oltre al codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili e ai dati anagrafici del contribuente, sul bollettino dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • Ravv”: la casella va barrata in caso di utilizzo del ravvedimento operoso;
  • Immob. variati”: la casella va barrata se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione IMU;
  • Acc.”: la casella va barrata in sede di versamento dell’acconto;
  • Saldo”: la casella va barrata in caso di pagamento a saldo; in caso di pagamento in unica soluzione vanno barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • numero imm.”: va indicato il numero di immobili per i quali è effettuato il versamento;
  • anno di riferimento”: va indicato l’anno a cui si riferisce il pagamento; in caso di ravvedimento operoso, va indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata;
  • Detrazione per abitazione principale”: va indicata la detrazione spettante in sede di saldo relativa all’abitazione principale (base e maggiorazione per figli);
  • Stato”: va riportata la quota dell’IMU spettante allo Stato;
  • Comune”: va riportata la quota dell’IMU spettante al Comune.

 

  • Data inserimento: 07.12.12
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 845