Scadenza verifica tetto massimo impiego lavoratori intermittenti
Il prossimo 27 giugno scadrà la prima verifica del tetto massimo d’impiego dei lavoratori intermittenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2013.
Il decreto, infatti, lasciando immutati i criteri di carattere oggettivo o soggettivo che legittimano l’istaurazione del rapporto di lavoro, ammette il ricorso nel limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio (solare) per ciascun prestatore, e per il medesimo datore di lavoro.
Il suddetto limite non si applica ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con i codici attività ATECO 2007 corrispondenti ai settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo e a quelli che, pur non rientrando nel codice ATECO corrispondente ai settori in esame, svolgono attività proprie dei predetti settori applicando i relativi contratti collettivi.
Il triennio da prendere a riferimento è un triennio mobile, ma per i lavoratori in relazione all’entrata in vigore della norma il 28.06.2013 la prima verifica scadrà il 27.06.2016.
Si ritiene che per giornata di lavoro effettivo si debba intendere la giornata nella quale viene richiesta la prestazione come risultante dalla comunicazione preventiva obbligatoria, indipendentemente dall’orario svolto in tale giornata.
Il superamento del predetto limite determina la presunzione legale assoluta, che non ammette prova contraria, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Si sottolinea perciò l’importanza della suddetta verifica che, dalla data del 28.06.2016, dovrà essere costantemente effettuata in riferimento al triennio mobile.
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