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Scarichi industriali: autorizzazione da rinnovare. Procedure semplificate

Se non ci sono modifiche rispetto all’autorizzazione già concessa, è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesi che nulla è cambiato

Pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”

Il regolamento sulla semplificazione degli adempimenti prevede semplificazioni in materia di rinnovo di autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue industriali.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali vanno preventivamente autorizzati. La domanda di autorizzazione va presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Può essere che per alcuni comuni il riferimento non sia l’attività d’ambito, ma bensì le municipalizzate, o le società consortili dei comuni stessi. In ogni caso le domande, vanno sempre inoltrate allo sportello unico di riferimento del proprio comune, che poi le farà pervenire all’ente abilitato alla verifica della domanda ai fini del rilascio dell’autorizzazione. L’obbligo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali è previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo n. 152/2006 (riportato in fondo alla nota).

Le semplificazione introduce la possibilità, per il titolare dello scarico, di rinnovare l’autorizzazione, almeno 6 mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto all’autorizzazione già concessa. Di conseguenza è sufficiente presentare all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a)      le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

b)      le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità

c)      gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

d)      la localizzazione dello scarico

La modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanza pericolose (riferimento all’articolo 108 del decreto legislativo n. 152/2006)

Decreto legislativo n. 152/2006 – articolo 124 – Criteri generali

“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività di cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle Regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle Regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.

6. Le Regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della Parte seconda del presente decreto, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.”

  • Data inserimento: 22.03.12