School bonus: in G.U. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta
Il credito d'imposta, pari:
- al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015
- al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,
è previsto in favore delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
Il credito d'imposta:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali;
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione nel modello F24.
La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta.