Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. ) - modifiche alle norme sul procedimento amministrativo
E' quanto prevede il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126, entrato in vigore il 28 luglio scorso con riferimento all’ attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui articolo 5 della Legge 7 agosto 2015 n° 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) .
Il legislatore intende regolamentare la disciplina sui procedimenti relativi ad attività private non soggette ad autorizzazione espressa ma solamente a SCIA, incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Esaminando i quattro articoli che compongono il provvedimento, l’articolo 1 (“Libertà di iniziativa privata”) anticipa il contenuto dei futuri decreti che saranno destinati ad individuare le tipologie di attività:
a) oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività’ («SCIA»),
b) oggetto di silenzio assenso,
c) per le quali è necessario il titolo espresso.
Nell’articolo 2 (Informazione di cittadini e imprese), viene prevista l’elaborazione da parte dello Stato, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, di una serie di moduli unificati e standardizzati definiti per tipologia di procedimento, con contenuti tipici ed organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, così come previsti dalla L.124/2015.
Delle modifiche delle nuove norme sul procedimento amministrativo (L.241/1990) si occupa l’articolo 3 con l’inserimento delll’ articolo 18/ter riguardante fra l’altro, la “presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”.
In particolare, viene disciplinato il meccanismo di rilascio della ricevuta a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: tale documento – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o qualora vi siano interessi “sensibili” (ambientale, paesaggistico, culturale, sanitario, sicurezza pubblica e difesa nazionale).
Nel caso di Scia, l’unica possibilità di iniziare immediatamente l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività siano necessarie più SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello utilizzato per primo. Spetterà a questo trasmettere alle diverse amministrazioni competenti per materia, le richieste pervenute.