Semplificazione Fiscale: aliquota iva per somministrazione gas naturale per combustioni a fini civili
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12/07/2011, il testo del decreto legge 13/05/2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12/07/2011, n. 106 recante “semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”, che prevede semplificazioni fiscali riguardanti anche l’aliquota iva per la somministrazione di gas naturale per combustione a fini civili
Il testo coordinato, all’art. 7, comma 1, lettera s, stabilisce che “è del 10% l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino 480 metri cubi di gas somministrato)”.
In funzione di quanto sopra, l’articolo 6, comma 2, lettera cc), stabilisce che “le disposizioni in materia di aliquote e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all’art. 2 del dlgs 02/02/2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato I del dlgs 26/10/1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633.”
Dlgs 02/02/2007, n. 26 – art 2 ( Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili)
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all’allegati I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al dlgs 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinato come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul mezzogiorno, approvato con DPR 06/03/1978, n. 218, è determinato come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;».”
Estratto alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato 1 del dlgs 16/10/1995, n. 504 (elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico)
“Oli minerali
…. Gas metano: ……; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.”
Tabella A, parte III, allegata al Dpr 26/10/1972, n. 633 - Beni e soggetti all’aliquota del 10%
“127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;”