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Approvo

Servizi di Pulizie Artigianato: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 27 ottobre 2022.

Il 17 dicembre u.s. Confartigianato Imprese di Pulizia, Cna Costruzioni – Cna Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claai hanno sottoscritto con FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl e UILTRASPORTI-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Imprese Artigiane dei Servizi di Pulizie del 27 ottobre 2022, scaduto il 31 dicembre 2024.

Il nuovo contratto ha durata quadriennale e scade il 31 dicembre 2028.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 17 dicembre 2025.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Campo di applicazione

Il CCNL Servizi di pulizie si applica ai dipendenti dalle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, esercenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; servizi di disinfestazione e derattizzazione; servizi di pulizia e manutenzione di piscine.

In Veneto, dal 1° ottobre 2014, il CCNL Servizi di pulizia trova applicazione anche per le imprese artigiane (non edili) esercenti l’attività di Cura e manutenzione del paesaggio – Aree verdi individuate dal codice ATECO 81.30.00, secondo quanto previsto dal contratto collettivo regionale di settore del 20 ottobre 2014.

Aumenti retributivi

L’accordo prevede un aumento complessivo delle tabelle salariali pari a 215,00 euro lordi parametrati sul 5° livello da erogarsi in sette rate, con le seguenti decorrenze: la prima di 40,00 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2026, la seconda di 25,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di luglio 2026, la terza di 25,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di febbraio 2027, la quarta di 35,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di luglio 2027, la quinta di 40,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di febbraio 2028, la sesta di 40,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di novembre 2028 e la settima di 10,00 euro a decorrere con la retribuzione del mese di dicembre 2029.

Le tabelle complete con gli aumenti riparametrati sui vari livelli sono all’interno del testo dell’accordo in allegato alla presente notizia.

A copertura della carenza contrattuale (12 mesi > 1.1.2025 – 31.12.2025) è prevista l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 104,00 euro lordi in favore dei soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2025, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026 e 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO/FIS) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 17.12.2025 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’importo dell’una tantum è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum. Al riguardo, da verificare se nella lettera di concessione del superminimo assorbibile è previsto l’assorbimento anche in caso di una tantum.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 17.12.2025.

Non è previsto alcun adeguamento degli importi dell’indennità speciale, che restano quindi confermati nei valori vigenti dal 1° dicembre 2024.

Con riferimento alla parte normativa si segnalano le seguenti novità:

Periodo di prova

Il periodo di prova previsto dall’art. 15 del CCNL è stato portato a 40 giorni lavorativi per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello.

Una nota a verbale precisa che la modifica inerente alla durata del periodo di prova dei lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello prevista nella presente ipotesi di accordo troverà applicazione per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026. Per le assunzioni effettuate in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.

Si ricorda che il periodo di prova non è previsto per le assunzioni conseguenti ad un subentro in un Appalto (art. 43 CCNL).

Contratto di lavoro a tempo parziale – lavoro supplementare

L’accordo di rinnovo eleva al 25% (dal 22%) la maggiorazione della retribuzione da applicare alle ore di lavoro supplementare effettuate dal lavoratore con rapporto di lavoro part-time (art. 26 CCNL).

Contratto di lavoro a tempo determinato

L’accordo di rinnovo adegua l’art. 27 CCNL sulla disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità introdotte dal c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima prevista dal CCNL (24 mesi).

In particolare, la nuova lettera F dell’art. 27 individua la seguente condizione che consente di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (a-causali):

  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari

Apprendistato professionalizzante

L’accordo di rinnovo interviene sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante (art. 58), prevedendo la maturazione degli scatti di anzianità anche per gli apprendisti professionalizzanti.

Dal 1° gennaio 2026 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2026 iniziano a maturare l’anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2026).

L’importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l’apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

Preavviso di licenziamento e dimissioni - operai

I periodi di preavviso definiti per gli operai dall’art. 50 CCNL sono così modificati:

  • 12 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni;
  • 16 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
  • 20 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.

I nuovi termini trovano applicazione per i licenziamenti e le dimissioni effettuati a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Per i licenziamenti e le dimissioni effettuati in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.

Congedi per donne vittime di violenza di genere

L’accordo di rinnovo, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 80/2015), riconosce ulteriori 3 mesi di aspettativa, richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge.

Come condizione di miglior favore, l’accordo di rinnovo prevede anche che gli ulteriori tre mesi di aspettativa, qualora concessi, siano retribuiti con una indennità pari al 70% della retribuzione globale mensile interamente a carico del datore di lavoro. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.

  • Data inserimento: 29.12.25