Sgravi contributivi previsti nella Legge Stabilità: pubblicata la circolare dell’INPS.
A distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, è stata finalmente pubblicata la circolare INPS n. 17/2015 che spiega le condizioni per ottenere l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per una misura massima di 8.060 euro su base annua (sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi INAIL). La sua durata è di tre anni a partire dalla data di assunzione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori).
L’incentivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso apprendistato).
Inoltre, l’incentivo non spetta laddove il lavoratore, nell’arco dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della norma (ottobre, novembre e dicembre 2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o collegate, nonché facenti capo alla medesima persona.
L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time e dirigenti), con l’esclusione dei contratti di
- Lavoro domestico
- Apprendistato
- Lavoro intermittente a tempo indeterminato
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dalla Legge 92/2012 (legge Fornero), sia per ciò che attiene al diritto di precedenza, sia in merito al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro. Nello specifico:
- 1. Per quanto riguarda il diritto di precedenza è necessario prestare attenzione alle seguenti casistiche:
- Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato che sia stato oggetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, negli ultimi 6 mesi. no diritto ad incentivo
Va precisato che la violazione del diritto di precedenza sussiste anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto con contratto di somministrazione per essere girato all’utilizzatore, senza che sia stata preventiva offerta la riassunzione all’altro lavoratore precedentemente licenziato.
- Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ex dipendente assunto a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro (di durata complessiva superiore a 6 mesi) sia cessato negli ultimi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del contratto a termine:
- § Ipotesi a) il datore di lavoro riassume a tempo indeterminato lo stesso lavoratore precedentemente occupato a termine presso la sua azienda. si diritto ad incentivo
- § Ipotesi b) il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un altro lavoratore, violando quindi il diritto di precedenza dell’ex dipendente. no diritto ad incentivo.
In questo caso si potrebbe superare il problema facendosi rilasciare dal primo lavoratore una rinuncia ad esercitare il diritto di precedenza
La trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato dà diritto all’incentivo, in quanto crea comunque occupazione stabile.
- 2. Rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria (regolarità contributiva – DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi);
- 3. Vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2015, come richiamati in premessa:
- Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incluso apprendistato);
- il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014);
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Quest’ultima condizione apre diverse possibilità, tenuto conto che inizialmente sembrava che la limitazione riguardasse i precedenti rapporti di lavoro agevolati presso qualsiasi datore di lavoro.
Compatibilità con altri incentivi all’occupazione.
La circolare INPS chiarisce anche la compatibilità e quindi la possibilità di cumulo dell’esonero con altre forme di incentivo; di seguito lo schema delle varie possibilità:
1. Cumulabilità con incentivi di natura economica. L’incentivo è cumulabile con:
- 1. incentivo per assunzione di lavoratori disabili ex Legge 68/1999;
- 2. incentivo per assunzione di Giovani Genitori;
- 3. incentivo per assunzione di beneficiari del trattamento ASpI;
- 4. incentivo inerente a Garanzia Giovani
- 5. parzialmente cumulabile con l’incentivo per l’assunzione a tempo ind. di giovani entro i 29 anni (vedi circ. INPS punto 7)
- 6. contributo di cui al comma 4, art. 8 legge 223/1991 (50% indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore)
2. Non Cumulabilità con incentivi di natura contributiva. L’incentivo non è cumulabile con
- 1. incentivo per assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi,
- 2. incentivo per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, c. 8, Legge 92/2012)
Per quanto riguarda la natura dell’esonero contributivo, trattandosi di un intervento generalizzato potenzialmente applicabile a tutti i datori di lavoro, non trova applicazione la normativa europea in materia di De Minimis e ULA.
In merito alla misura dell’esonero contributivo, posto che lo stesso non può superare gli 8.060 euro su base annua, nel caso di rapporti di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto), si procederà ad una riduzione proporzionale della misura in base alla durata dello specifico orario di lavoro pattuito.
Per agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia degli 8.060 euro è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 euro e, per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, la stessa va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 22,08 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Ricordiamo infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (legge 407/1990), non potranno più usufruire degli incentivi previsti fino al 31/12/2014. Resta inteso che per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31/12/2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio contributivo sino alla naturale scadenza.