Somministrazione di Lavoro (ex lavoro interinale): nota del ministero del Lavoro in merito agli obblighi di comunicazione periodica
Come indicato nella nostra precedenze notizia n. 568 del 11/04/2012 il 6 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 2012, che operano importanti interventi nella disciplina della Somministrazione del Lavoro (ex Lavoro interinale).
Tra le novità, ricordiamo l’introduzione della sanzione da 250 a 1.250 euro nei confronti del solo utilizzatore nel caso di:
1. mancata informativa alle RSU, oppure alle RSA e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative, circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto di somministrazione (salvo motivi di urgenza per i quali la comunicazione va fatta entro i 5 gg. successivi);
2. mancata comunicazione alle predette OO.SS., ogni 12 mesi, anche mediante l’Associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato, del numero e dei motivi del contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Con riferimento alla seconda tipologia di comunicazione (periodica ogni 12 mesi), il Ministero del Lavoro, con una nota del 3 luglio u.s., ha chiarito i termini entro i quali deve essere effettuata la citata comunicazione: in particolare il Ministero precisa che il periodo di riferimento dei 12 mesi è quello intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che per la transitoria relativa all’anno 2012, si farà riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012. Stante il periodo di riferimento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013