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Somministrazione di lavoro (lavoro interinale) da parte di agenzie che opera all’estero; intervento del Ministero del Lavoro sulle regole da rispettare.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro relativi all’ “affitto di manodopera” da parte di agenzie di somministrazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea, che promettono vantaggi rilevanti per le imprese e flessibilità nell’utilizzo di vari istituti

Sollecitato da più parti ad intervenire sull’annosa questione dell’affitto di manodopera straniera a “basso costo” da parte agenzie di somministrazione avente sede in altri Stati dell’Unione Europea, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015, finalmente chiarisce alcuni punti fermi della normativa che disciplina il distacco dei lavoratori nell’ambito dell’Unione europea, con particolare riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoratori stranieri.

In premessa il Ministero del Lavoro ricorda che “gli annunci pubblicitari da parte delle agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea, che evidenziano i forti vantaggi, anche economici, cui potrebbero beneficiare le imprese, riportano informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto possono dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.

Entrando nel merito della questione, il Ministero precisa che la fattispecie della somministrazione transnazionale rientra nell’ambito della direttiva comunitaria 97/71/CE, recepita dal D.Lgs. n. 72/2000, recante il “distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi” e della direttiva 2014/67/UE, che precisa alcuni ambiti di applicazione della citata direttiva 96/71.

Per quanto riguarda l’istituto della somministrazione transnazionale, il Ministero ricorda che la stessa consiste nella possibilità, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro della UE (preventivamente certificate in forza di un provvedimento amministrativo equivalente a quello richiesta dalla legislazione italiana) di distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi la sede o unità produttiva in Italia. In tali ipotesi, il Ministero ricorda che ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato membro, va garantita  l’applicazione dei livelli minimi di condizione di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Nello specifico, laddove la prestazione lavorativa sia svolta in Italia, va applicata la normativa di legge e contrattuale italiana, con riferimento a :

  • periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
  • durata minima delle ferie annuali retribuite;
  • tariffe minime salariali (comprensive di tute le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento), comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
  • salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
  • non discriminazione tra uomo e donna;
  • condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.

Quanto sopra vale in modo ancora più incisivo nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale, tenuto conto che l’art. 4 del D.Lgs 72/2000 sancisce espressamente il rispetto della disciplina dettata per le agenzie italiana da parte di agenzie di somministrazione avente sede in un altro Stato membro

In virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che al lavoratore interinale proveniente dall’estero, devono essere garantite le condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente no inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte, nonché la disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali. In altri termini, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale è dunque sancita  e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore.

In allegato il testo della circolare ministeriale.

  • Data inserimento: 13.04.15