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Approvo

Sospensione dei modelli F24 considerati a rischio

L’agenzia delle Entrate può sospendere gli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

L’articolo 1, comma 990, Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il comma 49-ter all’articolo 37 D.L. 223/2006,

che prevede, allo scopo di contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta, la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018, che attua la norma in esame, definisce i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe a rischio sospensione e le modalità di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

L’Agenzia, in particolare, al fine di individuare le deleghe “rischiose” utilizza i seguenti criteri riferiti:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

La procedura di sospensione si articola in diverse fasi:

  • con riferimento ai modelli F24 presentati telematicamente, l’Agenzia delle entrate comunica, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24;
  • durante il periodo di sospensione:
    • se non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
    • se in esito alle verifiche effettuate l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta con la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  1. in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  2. se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Il contribuente durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la sbloccare la delega sospesa; tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato

  • Data inserimento: 10.09.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3970