SPESE DI SPONSORIZZAZIONE
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2990/2021, ha ulteriormente precisato le condizioni imposte dalla norma per la deduzioni delle spese di sponsorizzazione.
Il recente intervento della Cassazione torna sull’argomento precisando ulteriormente che non è sufficiente sul tema che il destinatario della sponsorizzazione sia considerato A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica) ma deve sussistere (ed essere in qualche modo documentata) la specifica attività di promozione / pubblicità svolta dal beneficiario.
Sul tema è opportuno ricordare che la Legge 289/2002, all’articolo 90 comma 8, ha previsto l’integrale deducibilità di tali spese a favore di chi le eroga introducendo, ai fini delle imposte dirette, una presunzione legale secondo cui le spese di sponsorizzazione costituiscono, nel limite dell’importo annuo di 200 mila euro, spese di pubblicità volte alla “promozione dell’immagine o del prodotto del soggetto erogante”.
La disposizione in questione è stata confermata ed “adottata” anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2003 nella quale si afferma che, le spese di sponsorizzazione, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
Per usufruire di detto “regime agevolato”, sarà però necessario verificare le seguenti condizioni:
- gli importi erogati dovranno necessariamente essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto che li eroga;
- a fronte dell’erogazione, dovrà essere riscontrata una specifica attività del soggetto beneficiario.
Quest’ultimo pronunciamento della Cassazione conferma quanto già espresso in passato. Nei precedenti pronunciamenti, fermo restando il necessario riscontro preliminare in merito all’effettività dell’operazione, viene precisato che la presunzione legale (soprariportata) opera al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:
- il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
- venga rispettato il limite annuo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e/o i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Solo al verificarsi congiuntamente di tutte le condizioni appena esposte sarà possibile fruire della deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione. Tali spese saranno considerate, per presunzione legale, “inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale”.
Riteniamo quindi necessario ribadire, a fronte del sostenimento di spese di sponsorizzazione, la necessità di predisporre un fascicolo in cui archiviare tutta la documentazione utile alla “ricostruzione” del rispetto di tutte le condizioni suesposte previste dalla normativa.