SPESE DI SPONSORIZZAZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto, per l’ennesima volta, il ricorso del contribuente ribadendo che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza, anche quantitativa, fino a € 200.000.
La pronuncia segue un consolidato orientamento giurisprudenziale che fornisce continuità nell’applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge n. 289/2002 – art. 90 comma 8).
Cosa prevede la normativa in tema di sponsorizzazioni
Tralasciando la parte relativa al soggetto sponsorizzato e passando ad analizzare la posizione dello sponsor, l’art. 90, comma 8 della Legge n. 289/02, ha introdotto nel nostro ordinamento un principio normativo atto a garantire la deducibilità delle menzionate spese quali “spese pubblicitarie” (e non di rappresentanza) entro il limite annuo di € 200.000 nei casi in cui il corrispettivo (in denaro o in natura) sia erogato in favore di:
- società, associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
- associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva
per finanziare attività promozionali della propria immagine o dei propri prodotti poste in essere dall’Ente sportivo ricevente.
La stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E/2003 ha “sposato” quanto disposto dalla normativa del 2002 confermando a titolo di “presunzione assoluta” la natura di spesa pubblicitaria per i corrispettivi, in denaro o natura, erogati in misura non superiore all’importo annuo di euro 200.000, subordinandola alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- deve essere riscontrata (leggi documentata), a fronte dell’erogazione, una specifica attività svolta dal beneficiario.
Quanto esposto tratta di un costante ed univoco orientamento della Corte di Cassazione per cui non appare comprensibile l’ostinazione dell’Erario, in certi casi, a perseguire in sede processuale tesi manifestamente insostenibili.