SPESE SANITARIE 2021
Il Mef, con decreto del 23 luglio 2021 (a pochi giorni dalla naturale scadenza dell’adempimento prevista al 31 luglio), ha differito il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021.
Rammentiamo che, solo per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie è stabilita con cadenza semestrale. L’invio deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:
- 31 luglio 2021 (per il primo semestre 2021);
- 31 gennaio 2022 (per il secondo semestre 2021).
A seguito della proroga concessa, i nuovi termini di invio per il 2021 sono:
- entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio – giugno);
- entro il 31 gennaio 2022 per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio – dicembre).
Soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento
Il decreto Mef del 16 luglio 2021 sancisce l’obbligo di trasmissione dei dati utili alla pre-compilata anche ai professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento.
Si tratta di figure professionali che, nell’ambito della riforma Lorenzin che ha riordinato le professioni sanitarie istituendo nuovi ordini professionali, sono destinate a sparire o a confluire nei nuovi albi.
Il nuovo obbligo non riguarda chi, trovandosi nelle condizioni di legge, ha richiesto il riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di studio per ottenere l’iscrizione in uno dei nuovi albi delle professioni sanitarie. Infatti chi ha ottenuto l’iscrizione nei nuovi albi è gia tenuto, sulla base di precedenti interventi normativi, all’invio dei dati al sistema TS.
La prima scadenza è fissata entro il 31 gennaio 2022 per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno di imposta 2021.
La federazione nazionale degli ordini dispone di 30 giorni per comunicare al sistema TS l’elenco dei nuovi obbligati.
L’elenco delle figure professionali interessate è stato istituito con Decreto del Ministero della Salute del 19 agosto 2019 che comprende 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo delle seguenti professioni, pur non essendo iscritti al relativo albo:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della LEGGE 19/5/71 N.403.
Per i soggetti indicati, per la trasmissione telematica dei dati al sistema TS valgono le medesime regole previste per gli altri soggetti obbligati.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 anche questi soggetti saranno tenuti all’invio mensile dei dati come tutti gli altri operatori sanitari.