Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Stabilità 2016: modificato il regime forfetario

Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il “vecchio” regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).

L’art. 1 co. 111 – 113 della legge di stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche, imprese e lavoratori autonomi, il c.d. “regime forfettario”.

Le modifiche, che sono efficaci dal 1 gennaio 2016, riguardano:

  • l’aumento del limite dei ricavi/compensi per tutte le attività;
  • alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario;
  • l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività;
  • il regime contributivo agevolato opzionale.

Con l’introduzione nel 2015 del regime forfetario, le attività d’impresa e professionali erano state suddivise in 9 gruppi in base ai codici ATECO e per ogni gruppo era stato fissato il limite di ricavi/compensi e il relativo coefficienti di redditività. Il prelievo fiscale avveniva tramite un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap la cui aliquota era fissata per il 2015 al 15%.

La Legge di Stabilità 2016 ha variato, aumentandoli, i limiti di ricavi/compensi, per l’accesso al regime, mentre ha lasciato invariato i correlati coefficienti di reddito.

Dal 2016 quindi la tabella dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO) è così costituita:

  • Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) limite ricavi/fatturato 45.000 euro; coefficiente redditività 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000; coefficiente di redditività 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite ricavi/fatturato 40.000; coefficiente di redditività 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8): limite ricavi/fatturato 30.000; coefficiente di redditività 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68): limite ricavi/fatturato 25.000; coefficiente di redditività       86%;
  • Intermediari del commercio (46.1): limite ricavi/fatturato 25.000; coefficiente di redditività 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56): limite ricavi/fatturato 50.000;coefficiente di redditività 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite compensi/fatturato 30.00;0 coefficiente di redditività 78%;
  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite ricavi/fatturato 30.000; coefficiente di redditività 67%.

 E’ stato abrogato l’obbligo di confrontare il reddito di lavoro dipendente o di pensione con il reddito da lavoro autonomo per attestare la prevalenza di quest’ultimo. Ora il requisito per l’accesso al regime è che l’eventuale reddito di lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente non sia eccedente a 30.000 Euro. La condizione non va verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 Altra novità importante è l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che fino al 2015 era prevista del 15% al 5% per i soggetti che iniziano una nuova attività dal 2016, (c.d. start up), mentre per chi ha iniziato nel 2015, a partire dal 2016, potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 annui residui. E’ considerata start up:

  • il contribuente che non ha esercitato nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

 Con la Legge di Stabilità 2016 inoltre è stato modificato anche il regime previdenziale. E’ stata abrogata la disposizione secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps (artigiani e commercianti) sul reddito effettivo e non sul minimale. Ora è disposto che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.   

 

 

 

  • Data inserimento: 04.01.16