STRALCIO DEBITI CONTRIBUTIVI – DISPOSIZIONI URGENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) contente l’articolo 23-bis che contempla la possibilità di “recuperare” i contributi INPS cancellati in modo automatico risolvendo così il problema del cosiddetto “vuoto” contributivo.
La possibilità di ripescaggio è ammessa limitatamente ai contributi per i quali non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione.
Il recupero è consentito sia per i contributi azzerati a norma dell’art. 4 del D.L. 119/2018, sia per i contributi annullati a norma dell’art. 1, comma 222 della legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Le norme richiamate dispongono che:
- sono annullati automaticamente i debiti, di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta per la cosiddetta rottamazione ter; l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 (art. 4, DL 119/2018);
- sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, al primo gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruoli e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se compresi in precedenti definizioni agevolate, quali la rottamazione ter o la definizione speciale a saldo e stralcio (art. 1, comma 222, della legge 197/2022).
La determinazione delle modalità e dei tempi di presentazione della domanda per la ricostruzione delle posizioni contributive stralciate è demandata all’INPS, con circolare di prossima emanazione.
Il versamento dovrà effettuarsi, in soluzione unica o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023.