STRALCIO DEI RUOLI FINO A MILLE EURO
Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L.197/2022), saranno automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023 (termine prorogato dal DL Milleproroghe) i debiti di importo residuo (all’1.1.2023) fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Lo stralcio avverrà in modalità automatica, vale a dire che non sarà necessario alcun adempimento a carico del contribuente. Ne consegue che, se da un lato il contribuente nulla deve fare e/o comunicare al fine di beneficiare dello stralcio, dall’altro il contribuente non ha modo di impedire lo stralcio dei debiti rientranti nell’agevolazione salvo che non provveda al pagamento prima che venga effettuata la cancellazione (30 aprile 2023).
ATTENZIONE
Sembrerebbe una questione di poco conto, anzi controproducente dal punto di vista finanziario, ma la stessa produce effetti non trascurabili se tra i debiti “stralciabili” sono presenti ruoli in ambito previdenziale.
In pratica, la circostanza che ad essere stralciato sia un debito INPS, comporterà inevitabilmente un “vuoto” nei versamenti previdenziali, le cui conseguenze devono essere attentamente valutate.
Per tale ragione, la Direzione Generale Entrate INPS ha puntualizzato tali conseguenze, invitando a dare massima diffusione alle informazioni rese con informativa n. 31 del 7 marzo 2023.
Nel citato documento viene ricordato che, nelle more dell’annullamento automatico, è disposta la sospensione da parte di AdER della riscossione dei debiti che saranno oggetto di stralcio, ferma restando la possibilità per il contribuente di effettuare comunque il pagamento delle somme dovute che, in tal caso, saranno acquisite a titolo definitivo.
La possibilità di effettuare comunque il pagamento delle somme “stralciabili” rappresenta una novità rispetto alla precedente edizione della pace fiscale. Nella precedente versione, infatti, i debiti previdenziali oggetto di stralcio automatico non potevano comunque essere pagati, e di conseguenza, venivano sempre stralciati generando il c.d. “vuoto” contributivo.
Con l’attuale normativa è possibile procedere al versamento delle somme prima che intervenga lo stralcio nella considerazione che, per il debito previdenziale stralciato, non sarà più possibile integrare la propria posizione a copertura del cd. “vuoto” creatosi per effetto dell’annullamento del carico residuo inferiore ai mille euro.
NOTA BENE
In conclusione, risulta opportuno e necessario effettuare con attenzione la verifica circa la presenza di debiti previdenziali “stralciabili” e valutare se non sia “conveniente” procedere al versamento onde evitare lo stralcio e le anzidette conseguenze “previdenziali”.