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Strategia nazionale delle “Green economy”

Individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, e apre un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane

Con la legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento e  l’uso eccessivo di risorse naturali), all’articolo 72 si avvia il processo per la promozione e la predisposizione della strategia nazionale delle “Green Community”.

Nella sostanza la strategia nazionale delle “Green Comunity” individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico. :

Di seguito l’articolo 72, con il quale si chiarisce che cosa si vuole attivare.

 

Legge 28/12/2015, n. 221 - Articolo 72 - Strategia nazionale delle Green community

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Data inserimento: 24.10.16