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Studi di settore periodo d’imposta 2010. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare 30/E del 28.6.2011dell’Agenzia delle entrate in tema di studi di settore dà indicazioni utili per la gestione dei correttivi anticrisi.

UTILIZZO RETROATTIVO DI STUDI DI SETTORE EVOLUTI E DI QUELLI INTEGRATI

I risultati di Gerico, nella versione aggiornata, possono essere applicati retroattivamente , se depurati dai correttivi.

In sostanza, poiché il risultato degli studi di settore è frutto di costante affinamento e in continua evoluzione nel tempo, è sempre stato ammesso che si potesse tenere conto dei risultati della versione più evoluta , anche per i periodi d’imposta che precedevano l’evoluzione, se più favorevoli per il contribuente.

L’Agenzia conclude, che le risultanze degli studi di settore che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 7 giugno 2011 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, solo per il periodo d’imposta 2010.

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA MODULISTICA

Soci amministratori

L’Agenzia conferma le indicazioni date con la circolare 34/E del 2010 per quanto attiene la compilazione del quadro A relativo alle figure dei “Soci amministratori“ e  “Soci non amministratori” .

Perdite e distruzione di beni

Nella sezione “Ulteriori elementi contabili” del quadro F sono stati istituiti dei righi per monitorare i casi di perdita o distruzione di beni per:

- Materie prime sussidiarie semilavorati , merci e prodotti finiti

  • F36 relativo ai “Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)”;
  • F37 afferente i “Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”.

- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

  • F38 “Beni distrutti o sottratti”

Nel caso in cui durante l’esercizio 2010 siano stati distrutti o sottratti beni appartenenti alle categorie sopra specificate i predetti righi vanno valorizzati.

L’indicazione riguarda:

  • la distruzione accidentale dei beni a causa di eventi fortuiti per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
  • le distruzioni volontarie di beni da parte dell’imprenditore.

Restano escluse dall’indicazione le distruzioni di beni collegate alla normale attività del soggetto quali sfridi, cali naturali, alterazioni o distruzioni dipendenti da trasformazioni di beni rientranti nell’attività dell’impresa. 

Le informazioni possono essere di aiuto agli uffici nella valutazione:

  • dell’anali del rischio;
  • delle situazioni da sottoporre a controllo;
  • nella valutazione delle richieste del contribuente per giustificare lo scostamento rispetto al risultato di Gerico.

 Beni mobili di valore inferiore a 516,46 euro

Nel quadro F “Ulteriori elementi contabili” è stato inserito il rigo F39 “Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”

In tale rigo va indicato l’ammontare delle spese che già sono state indicate nel rigo F20, sostenute per l’acquisto dei beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46.

Il rigo è stato inserito per analizzare il fenomeno legato ad un eventuale malfunzionamento dell’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi” ed eventualmente intervenire nelle future evoluzioni degli studi.

Opzione contabilità ordinaria

Nel rigo F00 è stata inserita l’informazione relativa alla scelta della contabilità ordinaria da parte di soggetti semplificati.

IL QUADRO Z

Sono stati inseriti appositi quadri Z all’interno degli studi di settore al fine di acquisire informazioni utili nell’elaborazione degli studi evoluti applicabili dal periodo d’imposta  2012.

Per reperire le necessarie informazioni, a volte sono stati modificati anche i quadri D ed E.

QUADRO X

L’applicazione dei correttivi anticrisi presuppone la compilazione del quadro X  ed in alcuni casi  è richiesto  il raffronto tra i dati 2010 e quelli del biennio precedente.

Altri correttivi invece scattano automaticamente, come ad esempio quello congiunturale di settore.

In riferimento alla gestione dei dati da inserire nel quadro X per l’applicazione del correttivo individuale, la Circolare 30/E/2011 ha chiarito  alcuni dubbi in merito ai seguenti casi particolari  :

  • Inizio attività da parte del contribuente nell’anno di riferimento ( 2008 o 2009) come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti.

In questo caso il contribuente deve ragguagliare ad anno  i costi e ricavi dichiarati in tale periodo . L’anno viene considerato di 365 giorni.

  • Il contribuente non ha  presentato il modello studi di settore per il periodo d’imposta di riferimento del correttivo perché interessato da un causa di esclusione.

L’Agenzia chiarisce che è necessario indicare negli appositi righi del quadro X i costi ed i ricavi dichiarati nell’anno di riferimento eventualmente ragguagliati ad anno. E’ necessario perciò ricostruire lo studio di settore al fine della compilazione del quadro X.

I dati da porre a confronto per il calcolo dei correttivi devono essere omogenei anche con riferimento al tipo di attività svolta ( rientranti nel campo di applicazione del medesimo studio di settore).

  • Il contribuente ha iniziato l’attività nel 2010 come mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

L’Agenzia sostiene che in tal caso non è possibile accedere al correttivo individuale sulla base dei dati 2008- 2009.

Sarà possibile fruire solo dei correttivi automatici.

Nel quadro X , è prevista una apposita casella da barrare per indicare se il contribuente è transitato dal regime dei minimi al regime ordinario di determinazione del reddito.

Nel caso di passaggio di regime, considerato che rilevano principi diversi (di cassa, per i minimi e di competenza, nel regime ordinario), con effetti sulla determinazione del costo del venduto e, di conseguenza, sulla stima dei ricavi, possono verificarsi  distorsioni nel risultato dello studio di settore dell’anno in cui avviene il passaggio.

Può succedere che, il soggetto divenuto ordinario, presenti un costo del venduto più basso rispetto ad un altro contribuente che ha i dati analoghi ma non è interessato alla fuoriuscita dal regime, a causa della presenza di rimanenze di merci acquistate e pagate quando era minimo.

In presenza, invece, di  merce o servizi già utilizzati, di cui manca solo il pagamento, se le fatture emesse, correlate a tali costi, sono già state incassate nel periodo di vigenza del regime dei minimi, potrebbe verificarsi una differenza a danno  del contribuente in termini di minori ricavi dichiarati rispetto al risultato dello studio.

E’ opportuno,  per i casi sopra delineati, oltre a barrare l’apposita casella,   fornire indicazioni nelle note.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI INAPPLICABILITA’

La modulistica di Unico 2011 ha previsto l’inserimento di una nuova sezione del quadro RS per l’indicazione dell’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva.

L’adeguamento ai fini delle imposte dirette va indicato nei campi predisposti all’interno dei quadri RE, RG, RF.

I contribuenti esclusi dagli studi di settore compilano la casella posta sul primo rigo dei quadri RE, RG, RF, indicando uno dei 12 codici previsti:

1. Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

2. Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta

3. Ricavi dichiarati superiori a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro

4. Ricavi dichiarati superiori a 7,5 milioni di euro o parametri superiore a 5.164.569 euro

5. Liquidazione ordinaria

6. Fallimento - liquidazione coatta amministrativa

7. Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività

8. Periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi (solo per Parametri)

9. Reddito con criteri forfetari

10. Vendite a domicilio

11. Categoria diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati

12. Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore

Per le cause di inapplicabilità va barrata l’apposita casella posta nel primo rigo del quadri RF e RG.

MAGGIORAZIONE DOVUTA IN FASE DI ADEGUAMENTO

 L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’adeguamento al risultato dello studio di settore è possibile anche in presenza di studi vecchi o non evoluti. In tal caso è dovuta una maggiorazione, pari al 3% della differenza tra i ricavi / compensi annotati nelle scritture contabili ed i ricavi/compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore, se questa è superiore al 10% dei ricavi annotati.

Per gli studi approvati per la prima volta la maggiorazione non è dovuta.

Con riferimento ai due termini da porre a confronto, l’Agenzia ribadisce che il riferimento va sempre effettuato al compenso puntuale, eventualmente integrato dei maggiori importi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica.

Se i valori di adeguamento ai fini Iva sono maggiori di quelli richiesti ai delle II.DD, la verifica del superamento del limite del 10% e la relativa maggiorazione del 3% vanno calcolate in base all’importo richiesto ai fini Iva

Se il contribuente adegua solo parzialmente i ricavi dichiarati al risultato dello studio di settore, lo stesso sarà ritenuto non congruo. In tale ipotesi non è obbligato ad effettuare la verifica del superamento del 10% né a versare la maggiorazione.

L’Agenzia ricorda che i contribuenti che ritengono di adeguare i ricavi alle risultanze di Gerico devono effettuare il predetto adeguamento al ricavo puntuale di riferimento dello studio di settore, come già precisato con la Circolare 110/E del 12.05.1999. E’ consentito tuttavia l’adeguamento all’interno dell’intervallo di confidenza, qualora ve ne sia motivo.

Il contribuente ha inoltre la possibilità di non applicare gli indicatori di normalità ovvero di variare alcuni dati riguardanti le variabili rilevanti ai fini degli stessi, segnalando la presenza di eventuali cause giustificative.

PRINCIPALI NOVITA’ DI GERICO 2011

Rispetto alla precedente versione è previsto l’accesso alla funzionalità “applica riduzione apprendisti” per il calcolo delle spese di cui al rigo X01 utilizzate al fine del calcolo attraverso un apposito pulsante “ARA”.

L’applicativo Gerico propone, quest’anno, l’esito completo del calcolo della congruità. Nelle versioni precedenti invece indicava solo la situazione di congruità, ma non l’ammontare dei ricavi calcolato.

UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ACCERTAMENTO

L’Agenzia richiama le Direzioni Provinciali a porre la massima attenzione nella selezione e nell’analisi di rischio delle piccole imprese o studi professionali in cui vi è la presenza di lavoratrici in gravidanza o puerperio e contribuenti con figli minori che hanno necessità di cure. Richiama sull’argomento quanto già espresso con la circolare 34/E/2010. E’ necessario quindi evidenziare le situazioni in oggetto nelle note aggiuntive di Gerico.

SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA’

Anche per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010, sarà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate entro la fine dell’anno le cause che giustificano una eventuale:

  • non congruità ;
  • non coerenza;
  • non congruità e non normalità economica;
  • esclusione o inapplicabilità dello studio di settore.

INDICAZIONI SU STUDI SPECIFICI

MANIFATTURE

  • Studio di settore VD01U “Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria”

Nella definizione dei gruppi omogenei del nuovo studio di settore VD01U è emerso un significativo numero di imprese che hanno dichiarato di svolgere attività di produzione di gelati e contemporanea vendita al pubblico.

I soggetti che svolgono contemporaneamente attività di produzione e vendita diretta al pubblico devono continuare ad applicare dal periodo d’imposta 2010 lo studio revisionato VD01U, anche se la classificazione Ateco 2007 non ha espressamente incluso tra i codici attività dello studio detta attività.

  • Studio VD07B “Confezione ed accessori per abbigliamento”

Per lo studio di settore VD07B occorre segnalare che l’attività di stiro, ripasso,

cartellinatura e imbusto di capi d’abbigliamento, risultava classificata fino al periodo d’imposta 2006 con il codice Atecofin 2004 - 18.24.3 “Lavorazioni collegate all’industria dell’abbigliamento”, ricompreso nello studio di settore TD07B.

Con l’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche – ATECO 2007, il suddetto codice è stato soppresso.  I soggetti che effettuavano le lavorazioni in questione non individuavano più il loro codice attività nello studio UD07B.

Con lo studio di settore UD07B allegato ad Unico 2009 sono stati raccolti i dati per individuare i soggetti che svolgevano attività di stiro, ripasso , imbusto, di capi di abbigliamento prodotti da terzi ( finissaggio puro) .

Al fine di orientare i contribuenti alla scelta dello studio corretta rispetto all’attività esercitata, nelle istruzioni relative allo studio VD07B è stata inserita una apposita “attenzione” "Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di svolgere esclusivamente una o più delle seguenti fasi produttive: "Stampa", "Lavaggio", "Finissaggio estetico su capo finito (ad es. effetto invecchiato, abrasione, delavaggio, ecc.)", "Finissaggio tecnico su capo finito (ad es. antibatterico, ammorbidente, idrorepellente, ecc.)", "Rammendo e ripristino difettosità" e "Stiro" e nessun'altra fase del ciclo di produzione e/o lavorazione, si potrebbe evidenziare che l'attività svolta sia propriamente quella relativa all’attività contraddistinta dal codice: 13.30.00 “Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari”, rientrante nello studio di settore VD13U. Pertanto si invita il contribuente a verificare la correttezza del codice attività dichiarato, anche al fine di compilare correttamente il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”.

  • Studio di settore VD14U “Produzione tessile”

L’Agenzia richiama l’attenzione degli Uffici, nella fase di controllo delle attività rientranti nello studio in oggetto, di tener conto dell’aumento del costo della materia prima dovuto ai massicci approvvigionamenti di Cina ed India e della delocalizzazione della produzione che potrebbe aver danneggiato le imprese terziste.

  • Data inserimento: 06.07.11