SUPERBONUS 110%
L’agevolazione del bonus 110% introdotto dal D.L. “Rilancio” all’art. 119, può essere applicato (non deve, infatti la nuova super detrazione si aggiunge alle norme in vigore in materia di ecobonus o sismabonus ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il beneficio che ne deriva dovrà essere utilizzato su 5 anni (come per le spese relative ad interventi antisismici, ma con una tempistica più breve rispetto ai 10 anni previsti per gli interventi riferiti all’ecobonus).
Ambito soggettivo
Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche. In pratica, un soggetto economico che intenda effettuare un intervento (ad esempio di isolamento termico-cappotto) sull’immobile detenuto per l’esercizio di impresa, non potrà fruire del superbonus.
In sintesi, i beneficiari sono:
- persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
- condominio;
- IACP;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
- ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) e SSD (società sportive dilettantistiche) limitatamente ai lavori destinati su immobili (o parte di essi) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
- parti comuni del condominio;
- edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze. Per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende tale l’unità dotata di: installazioni quali l’impianto per acqua-gas-energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e accesso indipendente, non comune alle altre unità, ad esempio chiuso da un cancello o portone.
- singole unità immobiliari residenziali del condominio (solo per i lavori trainati) effettuati congiuntamente ad uno dei lavori trainanti.
Ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, ovvero la tipologia di interventi che permettono la detrazione 110%, gli stessi si distinguono in 2 tipologie di interventi:
- interventi trainanti o principali;
- interventi trainati o secondari.
Gli interventi trainati possono fruire della super detrazione solamente se realizzati congiuntamente ai trainanti (senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% - 65%). Le spese per questo tipo di intervento devono essere sostenute tra la data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti (definizione di “congiuntamente”).
Gli interventi trainanti o principali
Gli interventi c.d. “trainanti” sono così classificati:
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali eseguiti sull’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
- 50.000 € per edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo;
- 40.000 € per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
- 30.000 € per numero di unità del condominio (da 9 unità in poi).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie) mediante impianti di riscaldamento (per i condomini -> Centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microgenerazione. Gli interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo con una spesa massima consentita di:
- 30.000 € per edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo;
- 20.000 € per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
- 15.000 € per numero di unità del condominio (da 9 unità in poi).
3) Interventi sismabonus: ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3 nella spesa massima di 96.000 €.
Gli interventi trainati o secondari
In abbinamento agli anzidetti interventi trainanti, è possibile eseguire una serie di interventi trainati o secondari che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi trainati o secondari sono:
- Tutti gli interventi di efficienza energetica, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).