Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Taxisti - credito d’imposta per riduzione dell’accisa

Scade a febbraio 2015 il termine per la presentazione dell’istanza – Ridotta l’entità dell’agevolazione

Entro la fine del mese di febbraio 2015 deve essere presentata l’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2014.

L’art. 1, comma 577, legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto una riduzione di alcuni crediti d’imposta, tra i quali è incluso il credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente.

La misura della riduzione è stata stabilita dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014, e quantificata nel 15%.

La riduzione riguarda i consumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, con un primo effetto, quindi,  sull’istanza da prodursi entro il mese di febbraio 2015.

L’ISTANZA

Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995.

Relativamente ai consumi per l’anno 2014, l’istanza deve quindi essere presentata entro il prossimo mese di febbraio 2015, corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, etc).

La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale.

Tale provvedimento, come spiegato nella nota delle Dogane del 29 dicembre 2014, prot. 141442, terrà conto della citata riduzione del 15%.

Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina). Sul gasolio, la misura dell’accisa è di euro 330/m3.

Come già anticipato, per effetto dell’articolo 1, comma 577, legge di stabilità per il 2014, attuato con il D.P.C.M. 20 febbraio 2014, è stata ridefinita la misura dell’agevolazione, riducendo del 15% l’importo agevolato.

Come chiarito nella nota delle Dogane del 29 dicembre 2014, prot. 141442, una volta effettuato il computo dell’accisa a credito spettante ad ogni titolare di licenza di taxi o autorizzazione con noleggio con conducente sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas naturale) consumati nell’anno 2014, commisurata alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e quella specifica agevolata vigenti per ciascun prodotto impiegato, si procederà a detrarre dall’importo totale risultante la prescritta misura percentuale.

Conseguentemente (si legge nella nota citata) “ai fini del rilascio da parte degli Uffici delle Dogane del provvedimento di determinazione del credito d’imposta, la procedura informatica attualmente utilizzata per il calcolo dell’accisa a credito viene revisionata in modo che il risultato finale ottenuto tenga già conto della riduzione percentuale del 15%”.

  • Data inserimento: 30.01.15
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 1744