Tirocini Extracurriculari: D.G.R. 7 novembre 2017 n. 1816.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 20 giugno 2023 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 634 del 24 maggio 2023 che aggiornata la disciplina in materia di tirocini extracurriculari applicata nella Regione del Veneto, introducendo la possibilità di svolgimento delle esperienze formative in modalità agile e la possibilità di attivare tirocini per soggetti svantaggiati con previsione di un orario settimanale ridotto.
In Veneto, la materia dei tirocini extracurriculari è regolata dalla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017. La recente deliberazione interviene sulla D.G.R. n. 1816 con due modifiche: la prima riguarda la possibilità di svolgere il tirocinio in modalità agile, ovvero in luoghi diversi dalla sede di lavoro del soggetto ospitante o del datore di lavoro; la seconda modifica il limite minimo di orario settimanale per lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio.
In merito alla prima modifica: l'attuale disciplina regionale dei tirocini extracurriculari prevede che il tirocinante sia presente in azienda in affiancamento al tutor aziendale e acquisisca competenze attraverso l'osservazione e la pratica delle attività lavorative.
La D.G.R. n. 634, visto anche il riconoscimento della formazione on the job a distanza all’interno dei percorsi di tirocinio durante il periodo dell’emergenza pandemica, prevede che l’esperienza di tirocinio possa essere svolta parzialmente in modalità agile (smart traineeship). Al riguardo, il nuovo art. 12 bis pone i seguenti limiti: l'attività deve svolgersi negli ambienti di lavoro del soggetto ospitante per almeno il 60% dell'orario settimanale previsto e, in ogni caso, per non meno di 3 giorni alla settimana; inoltre il tirocinio è possibile solo in aziende dove lo smart working sia già utilizzato dai dipendenti che svolgono attività equivalenti a quelle previste per il tirocinante.
La seconda modifica interviene sulla norma relativa all’impegno orario del tirocinante presso il soggetto ospitante (art. 9 D.G.R. n. 1817). Viene confermata la previsione per cui non è possibile attivare tirocini per un orario settimanale inferiore al part-time al 50% dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
La novità riguarda i tirocini promossi per finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti svantaggiati. Per questi soggetti, quando si attiva la suddetta tipologia di tirocinio, è possibile ora derogare al limite di orario settimanale, attivando esperienze con un orario settimanale non inferiore a 12 ore.
In allegato la D.G.R. 634/2023