TRANSIZIONE 5.0: DECRETO LEGGE DEL 21 NOVEMBRE 2025
L’entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175 segna un passaggio decisivo nella disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0. Il provvedimento interviene in una fase particolarmente delicata, caratterizzata dall’esaurimento del plafond e dalla sospensione anticipata della piattaforma il 7 novembre, con l’obiettivo di definire un quadro procedurale chiaro e uniforme. La norma introduce termini perentori, chiarisce l’ambito applicativo dell’incentivo e disciplina in modo puntuale il rapporto tra il credito 5.0 e il parallelo credito d’imposta per beni strumentali 4.0, ponendo le basi per una gestione più ordinata e trasparente delle domande.
Il decreto costruisce un vero e proprio cronoprogramma normativo volto a selezionare i progetti meritevoli, regolare le domande già presentate e assicurare che l’assegnazione delle risorse avvenga in modo coerente con gli obiettivi della misura. Per questa ragione la disciplina non si limita a fissare scadenze, ma definisce un insieme di regole tecniche e procedurali che ridefiniscono il funzionamento della fase conclusiva del piano.
Il termine del 27 novembre 2025: la comunicazione preventiva come filtro tecnico
Il primo termine perentorio individuato dal decreto è fissato alle ore 18 del 27 novembre 2025. Entro tale data, le imprese devono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva completa, con la descrizione dettagliata del progetto di investimento, l’indicazione del costo e la certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici.
La certificazione assume un ruolo centrale. Non è un mero allegato, ma un documento che attesta la capacità del progetto di generare un effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche, in linea con gli obiettivi del piano. La norma stabilisce espressamente che la sua mancanza non è sanabile. Ciò significa che nessuna integrazione successiva potrà colmare tale assenza e che l’impresa sarà automaticamente esclusa dalla procedura.
Il 27 novembre diventa così una data spartiacque: definisce in modo definitivo la platea degli investimenti che dovranno essere valutati dal GSE e rappresenta il momento entro cui le imprese devono dimostrare di aver predisposto un progetto tecnicamente fondato e documentato.
Il termine del 6 dicembre: integrazioni ristrette e istruttoria accelerata
Il secondo termine perentorio, fissato al 6 dicembre 2025, riguarda esclusivamente le integrazioni richieste dal GSE. Le imprese che avranno trasmesso le comunicazioni tra il 7 e il 27 novembre potrebbero essere invitate dal Gestore a correggere dati mancanti o non leggibili oppure a integrare documenti incompleti. La norma prevede che le integrazioni debbano essere trasmesse entro il termine indicato dal GSE e comunque non oltre il 6 dicembre.
La finestra temporale ristretta nasce dall’esigenza di conciliare due obiettivi: consentire alle imprese di rettificare errori materiali e allo stesso tempo evitare che la procedura si prolunghi oltre misura, ostacolando la definizione dell’elenco finale dei progetti ammissibili. La perentorietà del termine e l’impossibilità di sanatorie successive rafforzano la selettività della misura, assicurando che solo le domande complete possano accedere allo step successivo dell’istruttoria.
Il rapporto tra credito 5.0 e credito 4.0: il divieto di cumulo e l’obbligo di opzione
Un altro elemento cardine del decreto riguarda l’interpretazione definitiva del divieto di cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. La norma chiarisce che l’impresa non può presentare due domande riferite ai medesimi beni. Questo principio ha avuto un impatto significativo, poiché molte imprese, in un contesto di incertezza sulle risorse disponibili, avevano inviato entrambe le istanze per non precludersi l’accesso a una delle misure.
Il legislatore interviene imponendo alle imprese che si trovano in tale situazione di optare per una sola delle due agevolazioni entro il 27 novembre. L’obbligo di opzione consente di eliminare le duplicazioni e di restituire coerenza all’elenco delle richieste, evitando che la stessa spesa venga prenotata su due linee di incentivo diverse.
Il decreto introduce inoltre una clausola di tutela: le imprese che decidono di optare per il credito 5.0 ma non riescono a ottenerlo per esaurimento del plafond mantengono la possibilità di accedere al credito 4.0, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici e che le risorse disponibili lo consentano. La norma salvaguarda così le imprese dalla conseguenza di una scelta effettuata in un contesto di forte competizione per le risorse residue.
Investimenti già completati e meccanismo di svincolo delle risorse
Per le imprese che hanno già completato l’investimento, il decreto prevede una procedura specifica. Entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, l’impresa deve formalizzare la rinuncia alle risorse prenotate relative alla misura non scelta. Questo meccanismo permette di liberare rapidamente i fondi che risulterebbero altrimenti bloccati da prenotazioni doppie, facilitando una redistribuzione tempestiva delle risorse verso altri progetti ammissibili.
La disposizione risponde alla necessità di evitare che la sovrapposizione delle domande comprometta la capacità del sistema di finanziare gli interventi realmente meritevoli, in un contesto caratterizzato da un crescente fabbisogno rispetto alla disponibilità residua.
Il ruolo del GSE: dalla gestione della piattaforma al presidio tecnico della misura
Il decreto rafforza il ruolo del GSE, rendendolo un attore centrale non solo nella raccolta delle domande, ma anche nella verifica dei requisiti tecnici. Il Gestore deve valutare la documentazione trasmessa, verificare la coerenza dei progetti rispetto alla normativa e accertare che la riduzione dei consumi energetici dichiarata sia effettivamente conseguibile.
L’attribuzione al GSE del potere di annullare la prenotazione in caso di mancato rispetto dei requisiti rappresenta un’evoluzione significativa della sua funzione. Non si tratta più soltanto di un ruolo amministrativo, ma di un presidio tecnico finalizzato a garantire che il credito d’imposta venga riconosciuto esclusivamente agli investimenti che concorrono in modo reale e verificabile al miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema produttivo.
Implicazioni per le imprese
Il decreto 175/2025 ridisegna in modo organico la fase finale della misura Transizione 5.0. L’introduzione di termini perentori, l’obbligo di opzione tra 4.0 e 5.0, il rafforzamento dei controlli tecnici e l’impossibilità di sanare la certificazione ex ante concorrono a creare un quadro procedurale più rigoroso e selettivo.
Le imprese sono ora chiamate a un approccio maggiormente strutturato nella predisposizione della documentazione, nel rispetto delle tempistiche e nella definizione della strategia di accesso agli incentivi. La qualità tecnica dei progetti, la solidità della certificazione energetica e la rapidità nel rispondere alle richieste del GSE diventano elementi centrali per non perdere l’accesso alle agevolazioni in una fase di risorse limitate.
Al tempo stesso, la maggiore responsabilizzazione del GSE introduce un presidio tecnico più solido, orientato a garantire che i benefici fiscali siano destinati agli interventi realmente idonei a generare impatti misurabili in termini di efficienza energetica e modernizzazione dei processi produttivi. In questo nuovo equilibrio si delineano le prospettive operative della misura e il nuovo ruolo delle imprese nella fase conclusiva del piano Transizione 5.0.

