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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2017 scatta l’obbligo, le modalità per assolvere all’adempimento contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016

1. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, ha introdotto molte novità in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per quel che qui ci interessa, i soggetti che effettuano commercio al minuto possono optare dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi ed ottenere importanti semplificazioni in termini di adempimenti.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, diventerà obbligatoria nel caso delle vending machines (distributori automatici).

2. LA NORMATIVA

Si riporta il contenuto dell’art. 2, D.Lgs. 127/2015, riportato di seguito:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI RELATIVI A CESSIONI EFFETTUATE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (per coloro che effettuano operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale) sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Al fine dell'assolvimento del citato obbligo, il comma 4 del citato articolo 2 prevede espressamente che un apposito Provvedimento indichi le soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

Il suddetto Provvedimento (n. 102807) del direttore dell’Agenzia delle entrate è stato emanato in data 30 giugno 2016.

In particolare, per consentire ai gestori delle vending machine di organizzarsi in vista del 1° gennaio prossimo, il provvedimento in commento si occupa della “fase transitoria” definendo:

  • le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle vending machine;
  • le regole tecniche da seguire;
  • l’individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione mediante le quali comunicare i dati garantendone autenticità, inalterabilità e riservatezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. 127/2015;
  • nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l’autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

3.1 Torri di ricarica

Il Provvedimento in esame include tra i corrispettivi da comunicare anche quelli percepiti tramite le c.d. torri di ricarica. Il citato documento stabilisce, infatti, che tali apparecchi sono assimilati alle periferiche di pagamento, in quanto, a fronte del versamento di una determinata somma, generano un credito che viene memorizzato su apposito supporto (“chiavette”, carte, smartphone o altri apparecchi mobili) successivamente spendibile presso le vending machine per l’erogazione sia di beni che di servizi.

3.2 Da comunicare anche i corrispettivi derivanti da erogazioni di bevande preparate all’istante

Il Provvedimento in analisi dispone che devono essere comunicati anche i corrispettivi derivanti dalle vending machine che effettuano prestazioni di servizi. Si ritiene che tra questi rientrino anche i corrispettivi relativi alle erogazioni di bevande (caffè, tè, ecc.) preparate all’istante mediante distributori, poiché tali operazioni sono qualificate come somministrazioni (dunque, prestazioni di servizi) a norma dell’art. 3 comma 2 n. 4) del DPR 633/72 e, se rese mediante distributori automatici, godono dell’aliquota del 10% secondo il n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.

4. LA FASE DI CENSIMENTO DELLE VENDING MACHINE

La prima fase di tale processo prevede che tutti i proprietari di vending machine si identifichino presso l’Agenzia delle entrate. Il Provvedimento non indica un termine finale entro cui tale operazione deve essere effettuata, tuttavia si segnala che poiché l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, appare evidente che il citato adempimento debba essere assolto in tempo utile rispetto alla data di avvio dell’obbligo.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Provvedimento in analisi gli operatori dovranno:

  1. accreditarsi sul sito web dell’Agenzia,
  2. comunicare i propri dati (denominazione, domicilio fiscale e partita IVA), i dati del “sistema master” cioè della componente elettrica installata sulla singola vending machine ed in grado di raccogliere, memorizzare e comunicare i dati dei pagamenti (numero di matricola e geolocalizzazione), tipologia di merce venduta (food, non-food, food e non food, non disponibile) e modalità di comunicazione.

Tale fase di censimento deve essere effettuata sulla base delle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento facendo ricorso all’utilizzo degli appositi servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

A conclusione della fase di censimento, l’Agenzia rilascerà un “QRCODE” che l’operatore dovrà apporre come etichetta, in luogo visibile e protetto, sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente per chiunque sia in possesso di uno smartphone i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore e verificare i dati identificativi dell’apparecchio e segnalare l’eventuale irregolarità riscontrata.

 Il soggetto passivo IVA garantisce il costante e tempestivo aggiornamento delle matricole dei sistemi master da lui gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto, distruzione dei medesimi sistemi (ovvero dei sistemi di pagamento), mediante le modalità definite nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.

L’utente che rileva l’assenza del QRCODE sulla vending machine ovvero non riscontra l’indirizzamento dallo stesso all’apposita pagina web dell’Agenzia delle entrate, può segnalare a quest’ultima l’irregolarità mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia stessa.

In sostanza il rilascio “QRCODE” certifica l’identificazione della macchina presso l’Agenzia delle entrate e offre agli utenti una garanzia di professionalità e correttezza dell’operatore.

5. QUALI SONO LE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono riportate nell’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” delle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento e riguardano le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento gestite dai soggetti passivi IVA obbligati all’adempimento

6. COME SI TRASMETTONO I CORRISPETTIVI

La normativa sulla trasmissione dei corrispettivi, si basa sul fatto che in futuro le vending machine saranno dotate di un apposito meccanismo che le renderà capaci di dialogare con l’Amministrazione finanziaria effettuando la predisposizione, il sigillo e la trasmissione dei dati.

6.1 Fase transitoria

Ad oggi, tuttavia, le macchine non sono provviste di tale strumentazione, pertanto, al fine di non incidere sul funzionamento delle vending machine in essere alla data del 1° gennaio 2017, è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2022 che garantisce un progressivo rinnovo delle stesse nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza.

In questa fase di prima applicazione, quindi, i soggetti passivi IVA in questione conservano, anche elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, i predetti dati ed ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nel corso dell’anno di riferimento.

Durante tale fase, inoltre, la trasmissione telematica viene effettuata dagli operatori contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master utilizzando esclusivamente il “dispositivo mobile” (palmare) censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento in oggetto.

I dati verranno in questo modo “sigillati” e il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall’Agenzia delle Entrate agli operatori del settore del vending, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

In sostanza, nella “fase transitoria” è il Dispositivo mobile a garantire l’autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati grazie al citato “software” che predisporrà il file da trasmettere e lo sigillerà con apposito certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate.

6.2 Fase definitiva

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le caratteristiche tecniche e ogni altra disposizione che consentono di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master che controllano le vending machine e l’eventuale trasmissione telematica diretta da tali sistemi dei dati.

I soggetti passivi IVA che effettuano tali operazioni sono obbligati ad adattare o sostituire progressivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2022, i sistemi master in loro gestione, rispettando le specifiche tecniche approvate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

7. RICEVUTE DI CONFERMA RICEZIONE DATI

La trasmissione delle informazioni si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime, che attesta, inoltre, l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica contestualmente alla trasmissione del file contenente le informazioni.

La ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, tuttavia in questo caso viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del file.

In caso di ricezione di una ricevuta di scarto, i soggetti passivi IVA effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto

8. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

9. SICUREZZA DEI DATI

L’autenticità, la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

 

  • Data inserimento: 03.10.16
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 2972