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Trasparenza amministrativa e informazioni ambientali

Pubblicato il decreto che riordina la disciplina riguardante la trasparenza amministrativa nelle pubbliche amministrazioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013, il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. L’articolo 40 è riferito alla pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Il decreto stabilisce fin dal primo articolo che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, …. concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”

Sostanzialmente la trasparenza negli atti e nell’operare quotidiano delle pubbliche amministrazione è uno degli aspetti determinanti nella relazione con il cittadino. Sulla base di tale principio il decreto sviluppa tutta una serie di aspetti di grande rilevanza per tale relazione.

In particolare qui ci soffermiamo solo ad uno degli articoli del decreto legislativo n. 33/2013, che riguarda la pubblicazione e l’accesso alle informazioni ambientali della pubblica amministrazione.

L’articolo in questione (n. 40) stabilisce che in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 152/2006, che riportiamo di seguito. Inoltre l’articolo 40 ricorda che le amministrazioni pubbliche, danno evidenza sui propri siti istituzionali e, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, delle informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché delle relazioni riguardanti le richieste di accesso all’informazione ambientale e sugli adempimenti posti in essere ai fini della trasparenza amministrativa. Tali informazioni devono avere uno specifico rilievo in una sezione (nel sito della pubblica amministrazione) detta “Informazioni ambientali”.

Decreto legislativo 03/04/2006 - Art. 3-sexie

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

1. In  attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni  della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la  sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

Il decreto legislativo  n. 33/2013, tratta nei singoli articoli quanto riportato di seguito:

Art. 1 – Principio di trasparenza

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Art. 4 – Limiti alla trasparenza

Art. 5 – Accesso civico

Art. 6 – Qualità delle informazioni

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

Art. 8 – Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Art. 11 – Ambito soggettivo di applicazione

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi in indirizzo politico 

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 17 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Art. 19 – Bandi di concorso

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione delle performance e alla distribuzione dei premi al personale

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

Art. 28 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Art. 29 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Art. 31 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

Art. 34 – Trasparenza degli oneri informativi

Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

Art. 36 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

Art. 37 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 38 – Pubblicità di processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Art. 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

Art. 43 – Responsabile per la trasparenza

Art. 44 – Compiti degli organismi indipendenti  di valutazione

Art. 45 – Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

Art. 46 – Violazione degli obblighi di trasparenza

Art. 47 – Sanzioni per casi specifici

Art. 48 – Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Art. 49 – Norme transitorie e finali

Art. 50 – Tutela giurisdizionale

Art. 51 – Invarianza finanziaria

Art. 52 – Modifiche alla legislazione vigente

Art. 53 – Abrogazione espressa delle norme primarie

  • Data inserimento: 24.04.13